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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21267/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un'istanza di rimborso IVA presentata da una società che, dopo aver ceduto a sua volta il credito IVA maturato in relazione a un'operazione di vendita di un impianto fotovoltaico, aveva poi chiesto la restituzione dell'importo versato in eccedenza all'Erario. L'Ufficio aveva negato il rimborso per decadenza dal termine biennale, assumendo che il termine decorresse dal pagamento dell'imposta. In appello la CTR aveva ritenuto, invece, che il termine decorresse dal diniego opposto alla società originariamente titolare del rapporto e che la società ricorrente avesse interesse ad agire quale cessionaria del credito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 100 e 81 c.p.c. per asserita carenza di interesse ad agire e difetto di titolarità del diritto al rimborso, sostenendo che la cessione del credito non potesse superare il precedente diniego e che la cessionaria non avesse mai esercitato rivalsa; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'istanza era tardiva perché proposta oltre due anni dal versamento dell'imposta. La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente avverso il diniego di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza di interesse ad agire, affermando che la cessione del credito IVA comporta il subingresso del cessionario nella posizione del cedente e che il cessionario può agire per il rimborso e impugnare il diniego dell'Amministrazione. Ha invece accolto il motivo sulla decadenza, affermando che, nel caso di rimborso IVA non disciplinato da una specifica norma speciale, si applica il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal pagamento dell'imposta, non dal successivo diniego. Poiché l'istanza era stata presentata oltre tale termine, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente contro il diniego espresso di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre la società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dall'Ufficio per contestare l'interesse ad agire; la Corte ne esclude la violazione perché il cessionario del credito IVA ha legittimazione sostanziale ad agire per il rimborso

  • art. 81 c.p.c.

    invocato per sostenere che la società non fosse titolare del diritto fatto valere; la Corte ritiene invece che la cessione del credito comporti il subingresso del cessionario

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge denunciato con il secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio processuale denunciato con il primo motivo

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"

    è norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso/restituzione non disciplinate da specifiche disposizioni; il termine decorre dal pagamento dell'imposta, non dal diniego amministrativo

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per escludere che la fattispecie rientrasse in una specifica ipotesi tipizzata di rimborso IVA

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per distinguere tra esercizio del diritto al rimborso e mero presupposto di esigibilità del credito, quando il credito sia già esposto in dichiarazione

  • art. 1263 c.c.

    richiamato per affermare che la cessione del credito lascia immutati i termini e le modalità del rapporto sostanziale e consente al debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che il cessionario del credito IVA, titolare di posizione autonoma, può intervenire nel giudizio tributario e impugnare la sentenza

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La cessione del credito IVA comporta il subingresso del cessionario nella posizione sostanziale del cedente: il cessionario può agire nei confronti dell'Amministrazione per il rimborso e impugnare il diniego, mentre il Fisco può opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente.
  • Nel contenzioso tributario, la cessione del credito non determina di regola litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, ma una situazione di cause scindibili; il cessionario conserva una posizione autonoma che gli consente l'intervento e l'impugnazione.
  • Per i rimborsi IVA non riconducibili a una disciplina speciale tipizzata, la domanda di restituzione è soggetta al termine residuale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal pagamento dell'imposta indebitamente versata.
  • Il diniego dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, il fatto costitutivo del diritto al rimborso né fa decorrere il termine di decadenza quando la pretesa è già azionabile dal momento del versamento o dell'insorgenza del presupposto restitutorio.
  • Quando la Corte cassa una decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario se il diritto è ormai decaduto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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