Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF e accessori relativi all'anno 2004, emessa sulla base di un avviso di accertamento che aveva rideterminato in aumento il reddito del contribuente per plusvalenze finanziarie non dichiarate. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, l'irregolarità o inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella dopo aver valorizzato anche una C.T.U. grafologica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione postale, sostenendo che la mera contestazione della firma non bastava a invalidare la notifica; 2) violazione delle norme su presunzioni, onere della prova e valutazione delle prove, affermando che spettava al contribuente dimostrare che il piego era stato consegnato a soggetto non titolato e ignoto; 3) errata applicazione delle regole sulla notifica postale, sostenendo che l'agente postale non deve identificare il consegnatario ma solo riceverne la dichiarazione e la firma; 4) violazione delle norme sulla fede privilegiata dell'avviso di ricevimento, censurando la qualificazione dell'avviso come scrittura privata disconoscibile; 5) violazione delle norme processuali tributarie e civilistiche, deducendo che la querela di falso era già stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato e che quindi la C.T.R. non poteva ammettere un nuovo accertamento tecnico in appello su una questione che richiedeva, per essere superata, una previa declaratoria di falsità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi della difesa del contribuente sull'ammissibilità del ricorso e, nel merito, ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia, ritenendoli sostanzialmente riconducibili a un'unica censura sulla legittimità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. Ha affermato che, quando l'atto risulta consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento reca la firma della persona che si è qualificata come destinatario, la notifica si presume validamente eseguita fino a querela di falso; l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il consegnatario. Poiché la querela di falso proposta era stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato e non risultava una pronuncia di falsità, la C.T.R. non avrebbe dovuto utilizzare la C.T.U. grafologica né applicare le regole sulla verificazione della scrittura privata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma che disciplina la notificazione degli atti dell'accertamento e il rinvio alle forme degli artt. 148 e 149 c.p.c.
Applicata come disciplina della notificazione a mezzo posta; la Corte ne valorizza gli artt. 4 e 7 per affermare che la consegna all'indirizzo del destinatario, con firma dell'avviso di ricevimento, integra notifica valida fino a querela di falso.
Evocato nel ricorso per sostenere che l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario; la Corte non accoglie la tesi del contribuente che pretendesse ulteriori verifiche sull'identità del ricevente.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio: la Corte esclude che spettasse all'Agenzia provare ulteriormente l'identità del consegnatario, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento salvo querela di falso.
Invocati nel ricorso per censurare la valutazione della prova da parte del giudice di merito; la Corte ritiene che la C.T.R. abbia errato nel non attribuire all'avviso di ricevimento il suo valore legale.
Richiamato nel quadro della notificazione degli atti, per il tramite dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.
Richiamato come disciplina della notificazione a mezzo posta, applicabile alla fattispecie tributaria.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
La Corte afferma che la sequenza notificatoria è valida quando l'atto è consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso è sottoscritto dalla persona che si è qualificata come destinataria o delegata.
art. 4 L. 20 novembre 1982, n. 890
L'avviso di ricevimento fa fede della consegna fino a querela di falso; non può essere trattato come semplice scrittura privata soggetta a disconoscimento.
Richiamati per ribadire la fede privilegiata dell'atto formato dal pubblico ufficiale e la necessità della querela di falso per contestarne il contenuto assistito da pubblica fede.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel quinto motivo per contestare l'ammissione di nuova istruttoria in appello; la Corte osserva che, in assenza di querela di falso efficace, la C.T.U. era comunque ultronea e irrilevante.
Richiamato per escludere che nella fattispecie si integrasse una causa di nullità della notificazione.
Cennato nel ricorso tra le norme processuali violate; la Corte, sostanzialmente, esclude che la notifica fosse viziata in modo tale da richiedere una sanatoria.
art. 163 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della tesi sull'operato dell'agente postale; la Corte ritiene sufficiente la dichiarazione e firma del consegnatario senza obbligo di identificazione.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, quando l'atto è consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento reca una firma riferibile al destinatario o al consegnatario indicato, la notifica si presume validamente eseguita fino a querela di falso.
- L'agente postale non ha l'obbligo di identificare in modo formale il soggetto che riceve il piego: ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente che egli attesti consegna all'indirizzo e raccolga la sottoscrizione del ricevente secondo il modello legale.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata notificatoria, quando fa fede della consegna, non può essere degradato a semplice scrittura privata disconoscibile; la contestazione del suo contenuto richiede la querela di falso.
- Se la querela di falso è stata proposta ma dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, il giudice successivo non può superare quel dato mediante accertamenti tecnici grafologici o applicazione delle regole sulla verificazione della scrittura privata.
- Quando la censura investe la validità della notificazione dell'atto presupposto e la disciplina legale della prova documentale è correttamente applicabile, la cartella di pagamento fondatavi sopra non può essere annullata per il solo disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento.
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