Cassazione Civile, Ordinanza n. 06223/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Irpef, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2006, deducendo in origine l'omessa o inesistente notificazione del prodromico avviso di accertamento. Dopo il rigetto in primo grado e un primo appello accolto per asserita irregolarità della notifica dell'avviso presupposto, la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio per omesso esame del fatto storico relativo alla notificazione per compiuta giacenza. Nel giudizio riassunto, la CTR aveva rigettato nuovamente l'appello ritenendo provata la rituale notifica dell'avviso. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione, la contribuente denunciava nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e del contraddittorio, sostenendo che la CTR avesse riassunto d'ufficio il giudizio di rinvio e fissato l'udienza senza avviso alla parte, pronunciando una decisione resa in assenza di contraddittorio; la ricorrente chiedeva quindi di qualificare la riassunzione e gli atti successivi come inesistenti o nulli, o comunque di ravvisare l'estinzione del processo per inattività delle parti. La Corte ha però ritenuto che la censura non denunciasse un vizio di nullità processuale, ma un errore di fatto percettivo della precedente decisione, cioè un errore revocatorio, da far valere con revocazione davanti allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente affermato la tempestività del ricorso, applicando la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018. Nel merito, ha qualificato il motivo come diretto a censurare un errore revocatorio, perché la ricorrente assumeva che la CTR avesse supposto l'esistenza di un regolare contraddittorio e di una rituale riassunzione del giudizio in contrasto con gli atti. Poiché un simile vizio non è deducibile con ricorso per cassazione come nullità della sentenza, ma solo con revocazione ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. n. 890/1982
richiamato per il profilo della notificazione dell'avviso di accertamento e della dimostrazione dell'invio della CAD.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per errori processuali e violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel ragionamento della Corte per distinguere l'omesso esame di fatti dal diverso errore revocatorio.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'omesso avviso di trattazione dell'udienza nel processo tributario.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del processo per inattività.
richiamato dalla ricorrente in tema di giudizio di rinvio e riassunzione.
art. 24 Cost.
invocato quale parametro del diritto di difesa asseritamente leso.
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del principio del contraddittorio e del giusto processo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità insanabile degli atti processuali.
utilizzato dalla Corte per calcolare il termine lungo per impugnare la sentenza d'appello non notificata.
art. 6, comma 1, D.L. n. 119/2018
richiamato per definire l'ambito delle controversie astrattamente definibili e quindi interessate dalla sospensione straordinaria dei termini.
art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
menzionato dalla Corte per distinguere la sospensione del processo dalla sospensione dei termini processuali.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
ritenuto applicabile automaticamente a tutte le parti e idoneo a sospendere per nove mesi i termini di impugnazione nelle controversie definibili.
richiamato in relazione alla sospensione feriale dei termini, non cumulabile con quella straordinaria del d.l. n. 119/2018 nei casi di sovrapposizione.
art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014
menzionato come modifica della disciplina della sospensione feriale dei termini.
richiamato come norma che consente la revocazione della sentenza nel processo tributario.
indicato come base dell'errore revocatorio per errore di fatto risultante dagli atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili opera automaticamente per tutte le parti del processo e proroga di nove mesi il termine per impugnare; tale sospensione non è cumulabile con quella feriale nei periodi di sovrapposizione.
- Nel processo tributario, la deduzione di un vizio che si traduca nell'erronea supposizione da parte del giudice dell'esistenza di un fatto processuale incontestato integra, se del caso, un errore revocatorio e non un motivo di nullità deducibile in cassazione.
- L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione del fatto risultante dagli atti, decisiva e immediatamente rilevabile, e non può consistere in una mera omissione di valutazione o in un errore di diritto sulla regolarità del contraddittorio.
- La revocazione per errore di fatto va proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non mediante ricorso per cassazione.
- Ai fini del termine lungo di impugnazione, quando la sentenza non sia notificata, occorre sommare la sospensione feriale e, ove applicabile, la sospensione straordinaria prevista dalla normativa sulla definizione agevolata.
- rami
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