Cassazione Civile, Ordinanza n. 23195/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di tre cartelle esattoriali a una società ritenuta responsabile in solido con la cedente di un ramo d'azienda per imposte relative all'operazione. La contribuente ha impugnato le cartelle e, dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha annullato gli atti ritenendo non provata la preventiva escussione della debitrice principale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2304 c.c. e dell'art. 491 c.p.c., sostenendo che il beneficium excussionis non fosse applicabile perché la cartella non è atto dell'esecuzione forzata, che inizia con il pignoramento; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la notifica dell'atto di pignoramento alla debitrice principale dovesse considerarsi pacifica e che la CTR avesse errato nel ritenere non provata tale circostanza. Nelle more del giudizio, però, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge n. 197/2022 e ha versato la prima rata, nonché le rate successive maturate; la sopravvenuta norma interpretativa dell'art. 12-bis d.l. n. 84/2025 ha chiarito che, ai fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e con la produzione della documentazione prevista.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata, nonché delle successive rate pagate, applicando la sopravvenuta interpretazione autentica dell'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi pendenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la ratio premiale della disciplina di rottamazione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la formula decisoria non rientra tra quelle ivi previste.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del beneficium excussionis al caso della responsabilità solidale nella riscossione tributaria.
richiamato per contestare la decisione di merito sull'escussione del debitore principale.
invocato quale norma sul beneficium excussionis per sostenere che il credito potesse essere rivolto al coobbligato solo dopo l'escussione del debitore principale.
richiamato per affermare che l'esecuzione forzata si avvia con il pignoramento, sicché la cartella non sarebbe atto esecutivo.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sulla notifica del pignoramento.
richiamato per sostenere che un fatto pacifico non dovesse essere ritenuto non provato.
utilizzato per la richiesta di fissazione dell'udienza a seguito del decreto di estinzione.
art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in vista della nuova trattazione della causa.
art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) alla quale la contribuente ha aderito.
art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, subordinatamente ai presupposti documentali previsti.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108 del 2025
"il secondo periodo del comma 236 ... si interpreta nel senso che ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata ..."
norma di interpretazione autentica che chiarisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione richiesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso perché la pronuncia di estinzione non equivale a inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi pendenti, il perfezionamento della procedura può essere ancorato, in base alla sopravvenuta interpretazione autentica, al pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché sia prodotta la documentazione prevista dalla legge.
- Quando interviene una norma di interpretazione autentica applicabile al processo pendente, il giudice deve adeguarsi alla nuova lettura normativa e dichiarare l'estinzione se risultano integrati i presupposti di legge.
- La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. determina la caducazione degli effetti del precedente decreto di estinzione e impone la nuova trattazione della causa.
- La compensazione integrale delle spese è coerente con la finalità premiale della definizione agevolata, sicché non va aggravata la parte che si avvale della procedura agevolata.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la decisione finale è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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