Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un credito accertato con sentenza civile in favore del creditore originario e poi azionato in executivis contro il Comune. In una prima opposizione all'esecuzione il Comune aveva dedotto, da un lato, l'estinzione del debito per avere pagato le somme a un soggetto intervenuto in altra procedura esecutiva e asseritamente cessionario del credito, e, dall'altro, l'impignorabilità delle somme. Quel giudizio si era concluso con sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione solo per l'impignorabilità, rilevando anche che il Comune non aveva dimostrato la dedotta cessione del credito; tale sentenza non fu impugnata. Successivamente il creditore avviò una nuova esecuzione presso terzi e il Comune propose una nuova opposizione, sostenendo che il credito si fosse comunque estinto per effetto della cessione e del pagamento alla cessionaria, valorizzando anche una sentenza penale del GUP di Roma che aveva ritenuto provata la catena di cessioni del credito. Il Tribunale accolse l'opposizione del Comune, ma la Corte d'appello riformò, affermando che la sentenza civile del 2008 aveva formato giudicato negativo sulla insussistenza della cessione del credito e che la sentenza penale non aveva efficacia vincolante nel giudizio civile. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato del 2008 riguardasse solo la mancata prova dell'estinzione del debito per pagamento al terzo e non l'inesistenza della cessione del credito; 2) violazione dell'art. 654 c.p.p. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso ogni rilievo alla sentenza penale del GUP, che era stata usata dal primo giudice come prova atipica della cessione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza del Tribunale di Napoli del 2008 aveva espressamente escluso, con accertamento negativo passato in giudicato, la prova della cessione del credito tra il creditore originario e la società terza, sicché non era più possibile rimettere in discussione tale questione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza penale del GUP non poteva spiegare efficacia di giudicato nel civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., non essendo una sentenza assolutoria dibattimentale e non avendo il creditore partecipato al procedimento penale; inoltre, la valutazione delle prove e l'eventuale utilizzazione come prova atipica appartengono al merito e, comunque, non può essere oggetto di prova un fatto già coperto da giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato esterno preclude la rimessione in discussione dell'accertamento negativo già compiuto su un fatto costitutivo/impeditivo rilevante nella precedente opposizione all'esecuzione.
l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile presuppone i requisiti di legge; non opera per una pronuncia di non luogo a procedere in udienza preliminare e non opera verso chi non abbia partecipato al processo penale nelle forme previste.
la parte che invoca la cessione del credito o la vicenda estintiva correlata sopporta l'onere di provarne i presupposti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare la mera valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
la pronuncia di non luogo a procedere resa in udienza preliminare non è equiparata, ai fini dell'art. 654 c.p.p., a una sentenza assolutoria dibattimentale.
la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza civile ha espressamente accertato, anche in forma negativa, l'inesistenza di una cessione del credito, tale accertamento coperto da giudicato impedisce di riaprire la questione in un successivo giudizio esecutivo tra le stesse parti.
- Ai fini del giudicato esterno conta il contenuto effettivo della statuizione, non la correttezza dell'argomentazione logica o giuridica che l'ha sorretta: ciò che rileva è che il fatto storico sia stato deciso e che la decisione sia passata in giudicato.
- La sentenza penale spiega efficacia nel processo civile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 654 c.p.p.; una pronuncia resa in sede di udienza preliminare e non dibattimentale non è idonea a vincolare il giudice civile.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una rivalutazione del materiale istruttorio: è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Un fatto già definitivamente coperto da giudicato non può essere nuovamente oggetto di prova, né tipica né atipica, in un successivo processo tra le stesse parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →