Cassazione Civile, Ordinanza n. 28944/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, in una controversia relativa a una cartella di pagamento per IRES 2012 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Amministrazione non avesse regolarmente comunicato l'esito del controllo formale prima dell'emissione della cartella e che quindi l'atto fosse invalido. Ha inoltre contestato, in sostanza, la regolarità della comunicazione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche in relazione alla disciplina della L. n. 890 del 1982.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in tema di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, la previa comunicazione dell'esito al contribuente è una fase necessaria e di garanzia, la cui omissione determina nullità della cartella; tuttavia, tale comunicazione non richiede una notificazione in senso tecnico e soddisfa il dettato normativo se inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che la comunicazione era stata spedita e consegnata presso il precedente indirizzo della sede sociale, circostanza ritenuta sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo, anche in assenza di prova della cessazione di ogni collegamento residuo con quel luogo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
impone la preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo formale; tale comunicazione ha funzione di garanzia e, se omessa, rende nulla la cartella, ma non richiede una notificazione in senso tecnico: è sufficiente l'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
è richiamato in comparazione: la comunicazione della liquidazione ex art. 36-bis ha natura diversa, è conseguenza di controllo meramente cartolare e l'eventuale omissione non determina nullità.
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte, in concreto, valorizza l'onere della contribuente di allegare e provare la cessazione di ogni collegamento residuo con il luogo di recapito una volta provato l'invio della raccomandata.
L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 14
ritenuta inapplicabile perché riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria che per legge devono essere notificati al contribuente, mentre la comunicazione ex art. 36-ter non ha natura provvedimentale e non è soggetta a notificazione.
richiamato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 la preventiva comunicazione dell'esito al contribuente è un passaggio necessario di garanzia; la sua omissione può determinare la nullità della cartella di pagamento.
- La comunicazione dell'esito del controllo formale non è un atto da notificare in senso tecnico: l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento è sufficiente a integrare il requisito legale.
- Quando l'Amministrazione dimostra l'avvenuto invio della comunicazione al recapito indicato, la mera negazione della ricezione non basta, da sola, a invalidare l'atto se non è provata la cessazione di ogni collegamento residuo con quel luogo.
- La disciplina della notificazione prevista per gli atti che per legge devono essere notificati non si estende alle comunicazioni meramente procedimentali prive di natura provvedimentale e impositiva.
- In tema di onere della prova, chi contesta la validità della comunicazione già inviata deve allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi del collegamento con il luogo di recapito, non potendo limitarsi a un'affermazione generica di mancata ricezione.
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