Cassazione Civile, Ordinanza n. 15499/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, di un carico iscritto a ruolo relativo a sanzione amministrativa del 30% irrogata per ritardato pagamento dell’accisa sul gas naturale. La contribuente sosteneva che il carico oggetto di rottamazione non fosse il tributo, ma soltanto la sanzione connessa al tardivo versamento, e dunque non fosse escluso dal perimetro della definizione agevolata. La Commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione, ma in appello la decisione veniva riformata, ritenendo che l’accisa fosse una risorsa propria dell’Unione europea e che anche la sanzione accessoria, proprio perché collegata a un tributo indisponibile per lo Stato, non potesse essere definita se non previo pagamento del tributo. In Cassazione la società ha proposto ricorso con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 10, lett. a), D.L. n. 193/2016, per avere la sentenza impugnata qualificato come non definibili le sanzioni relative all’accisa sul gas naturale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo al contenuto di una nota/parere dell’Agenzia delle Dogane che escludeva tali sanzioni dalle risorse proprie tradizionali UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che l’accisa non rientra tra le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea indicate dalle decisioni richiamate e che, pertanto, è astrattamente suscettibile di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016; a maggior ragione lo è la sanzione amministrativa che vi accede. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese di lite. È stata inoltre respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, lett. a), D.L. n. 193/2016
La norma esclude dalla definizione agevolata solo le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’IVA all’importazione; le accise non vi rientrano, quindi le sanzioni ad esse collegate sono astrattamente definibili.
art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016
Richiamato come condizione per la definizione agevolata dei carichi inseriti in piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non integralmente versati.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Base normativa della sanzione del 30% per ritardato pagamento del tributo.
È richiamato come indice della definibilità delle controversie in materia di accise e IVA, confermando che le accise non sono escluse in assoluto dalle misure agevolative previste dal decreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il motivo di ricorso relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.
Richiamato dall’art. 5-bis D.L. n. 193/2016 per la misura degli interessi dovuti sulle somme rateizzate.
Decisione 2007/436/CE, art. 2, paragrafo 1, lettera a)
Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi...
La Corte usa questa disposizione per delimitare le risorse proprie tradizionali dell’Unione, osservando che le accise non vi sono menzionate.
Decisione 2014/335/UE, art. 2, paragrafo 1, lettera a)
Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi...
Anche questa disposizione è letta nel senso che le accise non fanno parte delle risorse proprie tradizionali UE.
Massime di principio
- Ai fini delle misure di definizione agevolata previste dal D.L. n. 193/2016, l’esclusione relativa alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea va interpretata in modo tassativo e non estensivo: non possono essere ricompresi tributi non espressamente indicati nelle decisioni europee sulle risorse proprie.
- La sanzione amministrativa collegata a un tributo non escluso dalla definizione agevolata non diventa automaticamente non definibile per il solo fatto di essere accessoria al tributo; occorre verificare autonomamente se il carico rientri nelle esclusioni legali.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego della definizione agevolata su una erronea qualificazione del tributo come risorsa propria UE, la sentenza è viziata in diritto e va cassata con rinvio per nuovo esame.
- L’eventuale pretesa di collegare la definibilità della sanzione al previo integrale pagamento del tributo deve trovare un preciso fondamento normativo, non potendo essere desunta in via generale dalla sola accessorietà della sanzione.
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