Cassazione Penale, Sentenza n. 29640/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sollevando tre motivi: 1) vizio nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione correlati all'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18), con specifica censura per l'esclusione del periodo 1-30 luglio 2020 e la conseguente errata determinazione della data di estinzione della prescrizione del reato di associazione a delinquere; 2) omessa e insufficiente motivazione sulla determinazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo (contestando la data individuata dalla Corte territoriale) e erronea applicazione dell'art. 158 c.p.; 3) omessa motivazione e violazione dell'art. 538 c.p.p. circa la mantenuta condanna al risarcimento in favore delle parti civili nonostante la prescrizione dei reati-reato fine già prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'Appello non si sia uniformata ai principi delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale circa la disciplina della sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid-19 e che la decisione di primo grado avesse illegittimamente esteso la sospensione sino al 30 luglio 2020. Ne è conseguito che il termine di prescrizione del delitto associativo doveva essere fissato al 2 novembre 2020 e quindi era già decorso alla data della sentenza di primo grado (18/11/2020). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la Corte ha ritenuto fondato anche il terzo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, revocando le condanne al risarcimento in favore delle parti civili. Il secondo motivo è stato assorbito. Inoltre, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese richieste dalle parti civili in ragione della soccombenza.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (commi 4, 7 e 9)
La Corte richiama che la sospensione per la "prima fase" (9 marzo - 11 maggio 2020) si applica per intero (sessantaquattro giorni), mentre la disciplina del comma 9 (seconda fase, 12 maggio - 30 giugno 2020) riguarda solo procedimenti con udienza fissata nel detto periodo; la parte del comma 9 è stata inoltre dichiarata incostituzionale nella parte che prevedeva la sospensione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7.
Norma rilevante nella disciplina della prescrizione e della sua sospensione/interruzione, richiamata per valutare correttamente i termini di estinzione della responsabilità penale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e omessa/contraddittoria motivazione); la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce di tali disposizioni.
Riferita alla cessazione del reato permanente; la questione sulla data di cessazione è stata sollevata ma poi assorbita dalla decisione sulla prescrizione.
Richiamato con riferimento all'onere motivazionale dei giudici in ordine alla decisione sulla domanda civile quando i reati si siano estinti; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mantenuta statuizione civile una volta accertata la prescrizione.
sentenza Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020
Principio di diritto delle Sezioni Unite citato: la sospensione della prescrizione prevista per la "prima fase" si applica per intero, mentre la disciplina della seconda fase va interpretata limitatamente agli scenari previsti dall'art. 83.
sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 2021
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, nella parte che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7; sentenza usata per temperare l'ambito applicativo della sospensione.
Principio applicato per stabilire il criterio di regolazione delle spese processuali in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale: le spese seguono la regola della soccombenza.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista per la "prima fase" Covid (9/3/2020 - 11/5/2020) si applica integralmente (64 giorni); non sempre è corretto estendere la sospensione oltre i limiti normativamente previsti.
- La disciplina del comma 9 dell'art. 83 d.l. 18/2020 va interpretata restrittivamente alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della decisione della Corte Costituzionale: non tutti i procedimenti rinviati nel periodo successivo beneficiano automaticamente della sospensione.
- Se la prescrizione del reato è già intervenuta al momento della sentenza di primo grado, le statuizioni civili basate su quel reato devono essere revocate; la prescrizione penale estingue il fondamento della domanda risarcitoria connessa al reato estinto.
- Nei reati permanenti (es. associazione a delinquere di durata), la determinazione della data di cessazione deve essere adeguatamente motivata: errori su tale data possono incidere sul corso della prescrizione e determinare l'annullamento delle statuizioni.
- In cassazione è cruciale censurare con precisione i calcoli dei termini e indicare i periodi di sospensione o interruzione contestati; omissioni o difetti di motivazione del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione ai sensi degli artt. 606 e 607 c.p.p.
- La liquidazione delle spese civili nel processo penale segue il criterio della soccombenza: se la posizione delle parti civili viene revocata in cassazione, non spettano le spese loro richieste.
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