Cassazione Civile, Ordinanza n. 23815/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esponente politico)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un gruppo consiliare comunale, il suo capogruppo e lo stesso capogruppo personalmente, chiedendo il risarcimento dei danni per asserita diffamazione realizzata tramite comunicazioni diffuse su giornali locali, radio e siti web. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo non provata l'esistenza dell'associazione non riconosciuta evocata in giudizio e, conseguentemente, insussistente la legittimazione passiva del soggetto collettivo. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che la corte d'appello avesse esteso indebitamente la decisione anche alla posizione personale del capogruppo, benché l'appello avesse riguardato solo l'asserita carenza di legittimazione passiva del gruppo consiliare e non del singolo. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello avesse escluso l'esistenza del soggetto collettivo senza adeguata giustificazione. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 36 c.c. e 38, comma 2, d.lgs. 267/2000, sostenendo che gli elementi di fatto accertati fossero sufficienti a provare l'esistenza dell'associazione non riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione: la condanna di primo grado riguardava l'associazione quale autrice della diffamazione e il capogruppo solo in quanto suo esponente, non quale autore personale degli illeciti. Ha poi dichiarato inammissibili, e comunque infondati, il secondo e il terzo motivo, perché diretti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie sulla sussistenza dell'associazione non riconosciuta, attività non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice d'appello non aveva pronunciato ultra petita né omesso di pronunciarsi, poiché aveva deciso entro il perimetro della domanda e dell'impugnazione, interpretando la condanna di primo grado come riferita all'associazione e al suo esponente in quanto tale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso per nullità della sentenza è stato ritenuto infondato perché non sussisteva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a sollecitare un riesame del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità se la motivazione è adeguata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata esclusa perché le censure investivano in realtà l'accertamento fattuale sull'esistenza dell'associazione
richiamato come norma sulla disciplina delle associazioni non riconosciute; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione degli elementi essenziali necessari per provarne l'esistenza
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione passiva del gruppo consiliare, ma la censura è stata respinta perché fondata su una diversa lettura dei fatti e delle prove
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la decisione d'appello che, interpretando complessivamente il titolo della condanna di primo grado, ritenga che la domanda o l'impugnazione investa l'intero complesso soggettivo evocato in giudizio e non la responsabilità personale del singolo, quando la sentenza di primo grado lo abbia condannato solo quale esponente o rappresentante dell'ente.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se la motivazione è effettiva e non apparente: le doglianze che mirano a diverso apprezzamento del compendio probatorio sono inammissibili.
- La prova dell'esistenza di un'associazione non riconosciuta richiede l'accertamento degli elementi essenziali dell'ente, e la relativa verifica costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Quando la condanna di primo grado è formulata nei confronti di un'associazione quale autore dell'illecito e di un soggetto solo quale suo capogruppo o esponente, la contestazione dell'esistenza dell'associazione può riflettersi sull'intera statuizione, senza che ciò comporti condanna del soggetto in proprio per fatti personali non specificamente allegati e accertati.
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