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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5011/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato iscrizioni ipotecarie basate su cartelle di pagamento denunciandone la nullità per mancanza di preavviso (art. 12, co. 7 legge 212/2000) e per inesistenza/invalidità delle notifiche delle cartelle che costituivano il titolo delle iscrizioni ipotecarie; ha censurato inoltre l'omessa pronuncia del giudice di appello (art. 112 c.p.c.), l'omesso esame di fatti decisivi (art. 306 c.p.c.), la carenza di motivazione e la violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c.), nonché la questione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Commissione regionale è stata qualificata come apparente e manifestamente insufficiente, in quanto si limita a un 'verdetto' secondo cui dalla documentazione prodotta risultavano le date delle notifiche, senza indicare quali notifiche fossero state effettivamente esaminate, il loro collegamento con le cartelle impugnate, le modalità di esecuzione delle notifiche e le ragioni per ritenere regolare la notifica. Tale difetto motivazionale integra nullità rilevante ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione perché rinnovi la motivazione, tenendo conto dei motivi di gravame e rappresentando le ragioni di fatto e di diritto. Le restanti censure sono state assorbite. Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia del giudice d'appello; il ricorso denunciava che l'appello non aveva risposto a specifiche doglianze, ma la Corte si è pronunciata principalmente su motivazione apparente (art. 360, n. 4).

  • art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Riferito all'omesso esame di fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti; la Corte osserva che tali profili devono essere esaminati con motivazione esplicita.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come possibile vizio (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) nelle censure miste; la Corte però ha fondato la decisione sul n. 4 (mancanza di motivazione) più che sul n. 3.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Principale parametro normativo cui la Corte ha fatto riferimento per qualificare la sentenza impugnata come nulla per carenza di motivazione (motivazione apparente), comportando la cassazione e il rinvio.

  • art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo del preavviso prima di iscrizioni ipotecarie; la questione relativa a mancato preavviso/notifiche è stata fra quelle cui la Corte chiede alla Commissione di dare adeguata motivazione in sede di rinvio.

  • art. 36, co. 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nelle censure relative alla carenza di motivazione; la Corte valuta che la motivazione fornita non raggiunge il minimo costituzionale richiesto e rinvia per nuova motivazione.

  • arts. 137-140 c.p.c.

    Citati in relazione alle regole sulla comunicazione e sulla notificazione degli atti, rilevanti per la valutazione della validità delle notifiche delle cartelle impugnate.

  • art. 8 legge 890/1982

    Richiamato fra le norme pertinenti alla discussione sulla notifica; la Corte richiede che la Commissione specifichi come ha valutato le prove di notifica.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in tema di onere della prova: il concessionario/agente della riscossione deve fornire la documentazione probatoria della regolare notifica delle cartelle.

  • art. 85 c.p.c.

    Riferito al principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore: il procuratore già costituito mantiene lo 'ius postulandi' anche dopo l'estinzione della società (Equitalia) fino a eventuale sostituzione.

  • art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. e mod.)

    Regola il subentro ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle posizioni attive e passive di Equitalia; la Corte osserva che, nonostante il subentro, non risultava la nuova costituzione in giudizio dell'Agenzia nel processo.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato indirettamente per il 'minimo costituzionale' della motivazione: la motivazione deve consentire il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento giudiziale.

Massime di principio

  • Una motivazione giudiziale che si limita a conclusioni generiche e non indica le specifiche prove/elementi valutati è qualificata come motivazione apparente e può giustificare la cassazione per violazione dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
  • Quando la validità di iscrizioni ipotecarie è fondata su cartelle di pagamento, l'agente della riscossione deve depositare prova puntuale e leggibile delle notifiche; l'assenza o l'indeterminatezza di tali prove obbliga il giudice a motivare dettagliatamente il convincimento sulla regolarità delle notifiche.
  • Le censure relative a omissione di esame di fatti decisivi (art. 306 c.p.c.) o omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) richiedono che il giudice affronti esplicitamente le questioni sollevate e indichi le ragioni per cui le ritiene o non le ritiene rilevanti.
  • L'estinzione dell'agente della riscossione (es. Equitalia) e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non annullano automaticamente la rappresentanza processuale già conferita al difensore: il procuratore mantiene lo ius postulandi fino alla sua sostituzione.
  • I motivi 'misti' di cassazione (più paradigmi nell'unica censura) sono ammissibili se formulati in modo da rendere comunque comprensibili le doglianze, e la Corte può esaminarli separatamente come se fossero motivi distinti.
  • In caso di cassazione per carenza motivazionale, il rinvio disporrà il rinnovo della decisione da parte del giudice di merito in diversa composizione, con l'obbligo di rappresentare fattualmente e giuridicamente le ragioni del nuovo provvedimento.

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