Cassazione Civile, Sentenza n. 4895/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c., chiedendo la revoca dell'ordinanza n. 31075/2019 che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1060/2018 della Corte d'Appello di Brescia. La Corte territoriale aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso a favore del Tripoli nei confronti di Tiemme Raccorderie e lo aveva condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., liquidando anche euro 5.000 per lite temeraria. Tripoli ha dedotto un presunto errore di fatto: la Corte di cassazione non avrebbe considerato rilevante il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, che a suo avviso aveva identico oggetto (identità di petitum e causa petendi) e avrebbe mutato l'esito dei motivi del suo ricorso ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto che la mancata considerazione del presunto giudicato costituisce non un errore di fatto ma una valutazione di diritto (errore di diritto/giudizio sussuntivo) e, pertanto, non integrabile tra i motivi di revocazione previsti dall'art. 395 n.4 c.p.c. Inoltre la Corte territoriale aveva già accertato che la sentenza n. 697/2000 si riferiva a una vicenda eterogenea (pretesa successiva alla transazione) e dunque non idonea a mutare il giudizio sulla identità dell'oggetto delle controversie. Per abuso processuale e motivi manifestamente infondati la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in euro 8.500 oltre accessori) e, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a versare in favore della resistente una somma equitativamente liquidata in euro 5.000; ha altresì disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma richiamata quale parte del combinato disposto che regola la revocazione; utilizzata dall'istante quale titolo formale del ricorso, senza che la Cassazione ne abbia ritenuto soddisfatti i presupposti sostanziali.
art. 395 n.4 c.p.c.
Limita la revocazione agli errori di fatto (ad es. documenti nuovi o falsa attestazione), escludendo le omissioni o le valutazioni sulla sussistenza del giudicato che costituiscono errori di diritto; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché la pretesa omissione attiene a valutazione giuridica e non a errore di fatto.
art. 96 comma 3 c.p.c.
Consente la condanna per lite temeraria o per abuso dell'impugnazione indipendentemente dall'accertamento di dolo o colpa; la Corte lo ha applicato per sanzionare il ricorso ritenuto manifestamente inammissibile/abusivo, liquidando in via equitativa euro 5.000.
art. 2871 c.c.
Richiamato nel dibattito per il principio di identità dell'oggetto, la Corte ha osservato che l'art. 2871 (sul trasferimento dei diritti reali) non era applicabile nel caso se non per evitare interpretazioni strumentali finalizzate ad eludere il giudicato e i principi del processo.
art. 2909, art. 2504-bis c.c. e art. 2871 comma 1 c.c.
Norme civili menzionate nei motivi di ricorso originari in relazione alla qualificazione della pretesa e all'identità del petitum; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato che le pretesi identità tra i decreti ingiuntivi non sussistevano alla luce del diverso contenuto fattuale delle cause.
art. 23 comma 8-bis d.l. 137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. 228/2021
Norme eccezionali che hanno permesso alla Corte di decidere in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale.
art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Previsione del versamento del contributo unificato ulteriore in caso di condanna per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.
Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la valutazione o l'omessa valutazione della sussistenza del giudicato costituisce errore di diritto e non errore di fatto, quindi non rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.
Cass. Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass. Sez. 2, sent. n. 14548/2022
Precedenti richiamati in tema di contributo unificato e di criteri per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.; in particolare, la pronuncia del 2022 è richiamata per definire i profili di abuso dell'impugnazione che giustificano la condanna ex art. 96 comma 3.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è limitata a fatti nuovi o a dirette evidenze di errore materiale: la mancata considerazione di un giudicato è, di regola, questione di diritto e non integra il vizio revocatorio.
- Se si invoca l'esistenza di un precedente giudicato per far valere l'identità di petitum e causa petendi, occorre dimostrare in modo chiaro e documentale che il precedente ha lo stesso oggetto e le stesse ragioni di diritto/di fatto; differenze temporali o fattuali (es. atti posteriori alla transazione) possono escluderne la rilevanza.
- Non è ammesso utilizzare la procedura di revocazione per una mera richiesta di rivalutazione del merito o come strumento surrettizio per riaprire questioni già decise: tali condotte possono giustificare la dichiarazione di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni ex art. 96 c.p.c.
- La qualificazione della questione come errore di diritto (es. errata sussunzione, omessa valutazione giuridica) impedisce il ricorso alla revocazione e richiede rimedi ordinari diversi (es. impugnazioni nei termini quando ammissibili).
- Chi intende proporre revocazione deve valutare il rischio di condanna per lite temeraria o abuso dell'impugnazione: motivi chiaramente incoerenti, manifestamente infondati o finalizzati a dilazione possono comportare la condanna a pagare somme a favore della controparte.
- In caso di contrasto tra giudicati occorre analizzare la ratio decidendi e le emergenze di fatto: un precedente non impugnato non è automaticamente decisivo se le circostanze materiali sono diverse.
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