Cassazione Civile, Sentenza n. 4818/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11142/2021 che aveva confermato la pronuncia della Commissione tributaria regionale ritenendo dovuto il recupero dell'IVA per fatture emesse nel 2008 da veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASP per controlli sulla brucellosi e disinfezioni. L'ASP sosteneva che le prestazioni avevano carattere pubblicistico (equiparazione ai veterinari ufficiali) e dunque dovevano essere considerate esenti, e denunciava anche l'omesso esame di memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. contenenti la richiesta di non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione verte su una diversa interpretazione delle norme fiscali (art. 10, n. 18, DPR 633/1972 e direttiva UE) e quindi costituisse errore di diritto non sanabile in revocazione che è limitata all'errore di fatto incontrovertibile. Quanto all'omesso esame della memoria, la Corte ha ritenuto che essa conteneva valutazioni giuridiche sulla causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa e non fatti decisivi che avrebbero imposto una decisione diversa; inoltre la questione era già stata affrontata e esclusa nell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento di 5.600,00 euro oltre spese prenotate a debito, con annotazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Definisce i presupposti del ricorso per revocazione delle sentenze civili; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo per specifici vizi, in particolare l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Consente la revocazione per errore di fatto incontrovertibile; la Corte precisa che tale errore deve consistere in una falsa percezione della realtà e non può riguardare l'interpretazione del diritto
art. 10, n. 18, DPR 29 settembre 1972, n. 633
art. 10, n. 18, DPR 633/1972
Norma nazionale sulle esenzioni IVA; la Corte ha interpretato restrittivamente la disposizione alla luce della giurisprudenza e della normativa UE, ritenendo che le prestazioni in questione non rientrino nell'esenzione
Direttiva 77/388/CEE
Fonte europea richiamata per l'interpretazione delle esenzioni IVA; la Corte ha valutato la normativa nazionale alla luce della direttiva e della giurisprudenza unionale per escludere l'esenzione
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Disposizione sulla non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che l'argomento posto in memoria fosse questione di diritto, non fatto decisivo, e che fosse già esaminato e rifiutato nell'ordinanza impugnata
artt. 378, 380 bis, 380 bis.1 cod. proc. civ.
artt. 378, 380-bis, 380-bis.1 c.p.c.
Norme sulle memorie difensive; la Corte ricorda che la memoria serve ad approfondire le questioni di diritto già dedotte e che l'omesso esame di memorie può costituire errore di fatto solo se contengono elementi decisivi (es. giudicati esterni o mutamenti normativi) che avrebbero imposto decisione diversa
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. l. 176/2020
Norma che regolamenta le udienze in epoca COVID; menzionata come riferimento procedurale per la celebrazione dell'udienza pubblica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammesso solo per errori di fatto incontrovertibili documentabili dagli atti; non può essere usato per contestare una diversa interpretazione delle norme (errore di diritto).
- Se la controversia riguarda l'interpretazione di una disposizione fiscale o di norme UE, la via appropriata non è la revocazione ma i mezzi ordinari di impugnazione precedenti; la revocazione non è il rimedio per mutare l'ermeneutica giuridica già operata dalla Corte.
- L'omesso esame di memorie difensive può costituire motivo di revocazione solo se tali memorie contengono elementi di fatto o giudicati esterni decisivi che, non considerati, hanno determinato un errore percettivo della realtà da parte del giudice.
- La dimostrazione che una memoria sarebbe stata inevitabilmente decisiva richiede che dal testo della decisione emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con fatti documentali posti nella memoria.
- Relativamente all'IVA su prestazioni rese da soggetti incaricati da enti pubblici: l'essere incaricati di funzioni pubbliche non garantisce automaticamente l'esenzione; occorre valutare natura concreta dell'operazione alla luce della normativa nazionale ed europea e della giurisprudenza dell'Unione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4835/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4893/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4895/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4900/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4902/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4906/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →