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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4835/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, accogliendo l'appello della Immobiliare Bellavista, aveva rigettato la decisione di primo grado che aveva accertato la natura demaniale o di pubblica via di un tratto di via Sebastiano Conca e ordinato la rimozione di una catena e un cancello. I ricorrenti denunciavano che la Corte d'appello aveva illegittimamente escluso dalla cognizione i documenti prodotti in primo grado (decreto prefettizio del 16/1/1952 e relazione del geometra Coppola) perché non riprodotti nel fascicolo di appello, imponendo l'onere di deposito sull'appellante contraddicendo i principi di acquisizione della prova e la presunzione di legittimità della decisione di primo grado

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso principale ritenendolo fondato. La Corte ha enunciato e chiarito i principi in materia di 'non dispersione' o 'acquisizione' della prova documentale: i documenti regolarmente prodotti e acquisiti in primo grado conservano efficacia nel processo anche in appello; il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminarli quando la parte ne faccia specifica istanza e di ordinare la produzione di copie se necessario; l'appellante resta tenuto ad attivarsi (es. art. 76 disp. att. c.p.c.) per ottenere copia dei documenti ma la mancata disponibilità materiale nel fascicolo di parte non vale automaticamente a privare di efficacia la prova acquisita. La sentenza di appello è stata quindi censurata per avere erroneamente considerato la domanda degli attori priva di supporto probatorio esclusivamente per la mancata riproduzione dei documenti in appello. (Conseguente assorbimento del ricorso incidentale della Immobiliare Bellavista)

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Rilevanza degli obblighi di specificazione e argomentazione nei motivi d'appello; il ricorso deve indicare chiaramente le censure affinché il giudice d'appello possa riesaminare i documenti prodotti in primo grado se richiamati e dedotti nell'atto di gravame

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell'onere della prova; la Cassazione chiarisce che non si trasforma in una regola assoluta di inversione dell'onere in appello, ma rileva in chiave processuale: l'appellante deve dimostrare la fondatezza delle censure e attivarsi per mettere il giudice d'appello nelle condizioni di riesaminare le prove documentali

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Strumento pratico per ottenere dalla cancelleria copia dei documenti inseriti nei fascicoli delle altre parti; la Sezione Unità conferma l'obbligo per l'appellante di avvalersi di tale mezzo per far pervenire al giudice di appello i documenti prodotti in primo grado

  • art. 169 c.p.c.

    Norma che disciplina il ritiro del fascicolo di parte e che giustifica l'onere processuale di depositare copia dei documenti probatori al momento del ritiro; le Sezioni Unite riconfermano l'utilità di subordinare il ritiro all'obbligo di deposito dei documenti

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Norma collegata al ritiro del fascicolo; la Corte ricorda la possibilità, al momento del ritiro, di imporre il deposito delle copie dei documenti per evitare dispersione della prova

  • principio di non dispersione o acquisizione della prova (giurisprudenza: Cass. 10 luglio 2015, n. 14475)

    Una volta prodotti e acquisiti regolarmente al processo, i documenti non devono essere considerati 'dispersi' per effetto di scelte processuali successive: la loro efficacia come fonte di conoscenza si mantiene nei gradi successivi del giudizio

  • norme e disposizioni sul fascicolo informatico (art. 12 d.P.R. 123/2001, art. 9 d.m. 44/2011, art. 16-bis d.l. 179/2012, artt. 87 e 196‑quater disp. att. c.p.c. nonché d.lgs. 149/2022)

    La Corte riconosce che il processo civile telematico e il fascicolo informatico riducono le criticità legate al ritiro del fascicolo di parte ma non impongono una radicale modifica dei principi: la dematerializzazione amplia gli strumenti di acquisizione ma i principi di tutela del contraddittorio e dell'acquisizione probatoria restano operativi e devono essere garantiti anche nel nuovo formato

  • art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. F)

    Riferimento nel processo di merito al criterio di presunzione di demanialità per tratti stradali compresi nell'abitato; nel caso di specie era uno degli elementi probatori valutati in primo grado per accertare la natura pubblica della strada

Massime di principio

  • Documenti regolarmente prodotti in primo grado conservano efficacia probatoria anche in appello: non possono essere automaticamente considerati 'non prodotti' per il solo fatto di non figurare materialmente nel fascicolo di appello
  • L'appellante che invoca il riesame in appello deve indicare e argomentare specificamente i documenti di primo grado su cui si fondano le censure, e attivarsi tempestivamente per ottenere copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c.; l'inerzia dell'appellante può comportare l'affermazione della soccombenza
  • Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti acquisiti in primo grado se richiamati negli atti di gravame, può fondare la decisione sul contenuto trascritto nella sentenza impugnata o in altri atti, e, se necessario, può ordinare la produzione delle copie con preavviso alle parti per garantire contraddittorio
  • Il ritiro del fascicolo di parte in fase precedente al giudizio d'appello non deve determinare la dispersione della prova: in caso di ritiro il giudice che autorizza il ritiro dovrebbe imporre il deposito delle copie dei documenti probatori o prevedere strumenti idonei a preservarne l'accessibilità
  • L'introduzione del fascicolo informatico tende a ridurre le problematiche pratiche legate alla disponibilità dei documenti in appello, ma non abroga i principi di tutela del contraddittorio e dell'acquisizione probatoria; le stesse regole di responsabilità processuale e di lealtà si applicano anche nel processo telematico
  • In casi concreti, se la Corte d'appello non esamina i documenti acquisiti in primo grado per motivi formali e senza avere valutato la presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, la cassazione può accogliere il ricorso e richiamare il giudice di merito a procedere nel rispetto dei principi sopra richiamati

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