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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4902/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto la domanda di Elettrocampania di esenzione totale dalla TARI per l'anno 2015, ritenendo che la società producesse rifiuti speciali (in particolare imballaggi terziari e secondari) smaltiti tramite società privata e dunque non soggetti a TARI. Il Comune ha censurato la CTR per avere riconosciuto l'esenzione sull'intera superficie senza accertare che in tutte le aree si producessero esclusivamente rifiuti speciali e per non aver applicato correttamente le norme che limitano l'esclusione alla sola parte di superficie dove i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune: ha confermato il principio secondo cui gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi non sono soggetti alla TARI, ma ha rilevato che l'esclusione dalla tassa opera solo per la porzione di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali. La CTR aveva erroneamente concesso l'esenzione totale senza accertare la esclusività della produzione di rifiuti terziari nelle aree contestate. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Campania per ulteriori accertamenti e determinazioni (anche sulle riduzioni tariffarie eventualmente spettanti), condannando la parte soccombente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649

    nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

    Prevede l'esclusione dalla base imponibile della TARI solo per la parte di superficie dove si formano in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali; il soggetto produttore deve dimostrare l'avvenuto trattamento/smaltimento secondo normativa.

  • D.Lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi), Titolo 2 e disposizioni (art. 21, art. 35, art. 38, art. 43, art. 49)

    dal 1 gennaio 1998 e vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata

    Attribuisce un regime speciale agli imballaggi: imballaggi terziari vietati nel circuito dei rifiuti urbani; oneri di gestione a carico di produttori/utilizzatori; gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo se esiste raccolta differenziata. L'assimilazione ai rifiuti urbani è rimessa ai comuni ma non può ricomprendere gli imballaggi terziari.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3

    la tassa e esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali

    Stabilisce che, ai fini della TARSU/TARI, l'esclusione riguarda solamente la porzione di superficie dove si formano esclusivamente rifiuti speciali; non legittima l'esenzione totale se nella stessa attività si producono anche rifiuti assimilabili.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 1 e comma 11

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente art., salvo quanto previsto dal comma 11; sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti

    Norma la transizione verso la nuova tariffa ambientale; fino all'adozione del regolamento ministeriale restavano in vigore discipline pregresse (incidenza sul regime applicato dai Comuni nella fase transitoria).

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Principio generale: l'onere della prova spetta al soggetto che deduce il fatto. In materia tributaria il contribuente ha l'onere informativo e di denuncia per la quantificazione nonche' l'onere di dimostrare l'esistenza e delimitazione delle aree non tassabili; l'Amministrazione prova l'obbligo tributario di massima.

  • D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato), art. 7, comma 2

    Ha fornito criteri transitori per la determinazione della tariffa di riferimento e la possibilita' per i comuni di applicare criteri normalizzati anche ai fini della TARSU/TIA in fase transitoria; utile per la quantificazione delle riduzioni tariffarie in base alle quantità effettivamente avviate al recupero.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: la TARI non si applica su quella parte di rifiuti, ma l'esclusione riguarda soltanto la superficie dove esclusivamente si formano rifiuti speciali.
  • La totale esenzione della TARI per un immobile è possibile solo se il contribuente dimostra che in tutte le aree contestate si producono esclusivamente rifiuti speciali; in caso di produzione mista si applica solo una riduzione o esclusione parziale.
  • Spetta al contribuente l'onere di informazione e di denuncia delle aree non tassabili (denuncia delle superfici); occorre produrre documentazione probatoria: formulari di trasporto dei rifiuti, perizie giurate, contratti/conferimenti a soggetti autorizzati.
  • Per gli imballaggi secondari, se il comune ha attivato la raccolta differenziata e la raccolta viene effettivamente utilizzata, il contribuente puo' ottenere una riduzione tariffaria proporzionale in base alla quantita' effettivamente avviata al recupero, previa idonea documentazione.
  • In sede contenziosa il giudice deve verificare la delimitazione e l'effettiva esclusivita' delle aree non tassabili; la prova meramente indiziaria (es. solo perizia) può non essere sufficiente senza formulari/attestazioni di avvio a recupero o smaltimento.
  • In pratica, in situazioni similari: documentare in via preventiva e formale (denuncia al comune) le superfici non tassabili, conservare e produrre i formulari di smaltimento/recupero e chiedere esplicitamente la riduzione tariffaria ove la produzione sia mista.

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