Cassazione Civile, Ordinanza n. 27648/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Una persona aveva agito contro un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito a una caduta avvenuta su un tombino stradale non a regola d'arte, privo di una striscia obliqua di asfalto e con bordi non combacianti con la pavimentazione del marciapiede; la zona presentava un avvallamento con detriti, foglie e cartacce, e il pericolo non sarebbe stato visibile né segnalato. Il Tribunale aveva riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30% e condannato il Comune al risarcimento; la Corte d'appello, invece, aveva escluso il concorso di colpa e ritenuto la responsabilità esclusiva del Comune, rideterminando il danno in misura maggiore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per errata applicazione della disciplina della custodia delle strade; violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità da cose in custodia e sul concorso colposo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di art. 2051 c.c.: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito; la condotta del danneggiato rileva solo se connotata da efficacia causale esclusiva o comunque rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato in modo congruo e non censurabile che il Comune non aveva provato il fortuito e che non era emerso alcun comportamento imprudente della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia. Il Comune è stato quindi condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode ha carattere oggettivo: basta che l'attore dimostri il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso; incombe al custode la prova liberatoria del caso fortuito.
La condotta del danneggiato rileva, anche d'ufficio, ai fini del concorso causale e può escludere o ridurre la responsabilità solo se connotata da efficienza causale esclusiva o comunque apprezzabile nella produzione del danno.
art. 2 Cost.
Il dovere di ragionevole cautela del danneggiato viene ricondotto al principio di solidarietà.
Le omissioni o violazioni di obblighi del custode rilevano, di regola, sul piano della responsabilità aquiliana generale, salvo che siano dedotte solo per dimostrare lo stato della cosa e il nesso causale ex art. 2051 c.c.
Il fatto naturale o la condotta umana sopravvenuta possono degradare la cosa a mera occasione del danno quando siano da soli sufficienti a determinarlo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze sono state formulate come violazione di legge, ma in realtà miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È inammissibile il tentativo di trasformare un vizio motivazionale in una censura di violazione di legge per ottenere un nuovo esame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode è tenuto a provare il caso fortuito come causa autonoma, imprevedibile e inevitabile dell'evento.
- Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato o del terzo, ma solo se tale condotta assuma efficacia causale esclusiva o tale da interrompere, sul piano giuridico, il rapporto causale tra cosa e danno.
- La colpa del custode non è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c.; le omissioni o violazioni del custode non sono decisive di per sé, salvo che valgano a dimostrare il nesso causale o a fondare una diversa responsabilità aquiliana.
- Il concorso colposo del danneggiato va valutato in concreto, alla luce della ragionevole cautela esigibile in rapporto alle circostanze del caso, e può ridurre o escludere il risarcimento solo se la condotta imprudente è causalmente rilevante.
- Non è consentito in sede di legittimità trasformare una richiesta di nuova valutazione del fatto in una denuncia di violazione di legge o in un vizio motivazionale mascherato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27590/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →