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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37161/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di essere stata ingiuriata dall'altra parte. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte e condannato la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello della soccombente ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Avverso tale ordinanza e contro la sentenza di primo grado la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 348-ter c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello senza previa audizione delle parti sul punto; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. perché il Tribunale avrebbe ridotto il danno non patrimoniale valorizzando erroneamente la provocazione della danneggiata come se si trattasse di concorso colposo ex art. 1227 c.c.; 3) violazione degli artt. 535 c.p.p., 2043 c.c. e 91 c.p.c. per il mancato riconoscimento delle spese sostenute dalla ricorrente per la costituzione di parte civile nel processo penale per ingiuria, conclusosi con proscioglimento dell'imputata per prescrizione, ritenute non provate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha richiamato il principio per cui, se nel verbale d'udienza il giudice d'appello si riserva sulla questione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., deve presumersi che la questione sia stata discussa nel contraddittorio delle parti, salvo prova contraria; nel caso concreto il verbale dava atto della riserva sulla specifica eccezione. Quanto al secondo, ha chiarito che il giudice di merito non aveva operato una riduzione del risarcimento per concorso causale della danneggiata, ma aveva considerato la provocazione come elemento fattuale utile alla liquidazione equitativa del danno; la censura mirava quindi solo a una rivalutazione di merito. Quanto al terzo, ha osservato che il rigetto della richiesta relativa alle spese di costituzione di parte civile non dipendeva dall'astratta irrilevanza di tale voce, ma dalla mancata prova dell'effettivo esborso. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata perché l'intimata non ha svolto difese. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta; la Corte presume il rispetto del contraddittorio se dal verbale risulta che il giudice si è riservato sulla relativa questione.

  • art. 348-ter, comma 1, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 348-bis per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte non ravvisa violazioni procedurali nel caso concreto.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per lamentare la mancata audizione delle parti sulla questione di inammissibilità; la Corte ritiene comunque rispettato il contraddittorio sulla base del verbale d'udienza.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato sia per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale sia per sostenere il risarcimento delle spese di costituzione di parte civile; la Corte afferma che, nel caso concreto, non vi è stata violazione della norma perché il giudice di merito ha operato una valutazione equitativa del danno e ha respinto la voce di danno non provata.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come criterio di concorso colposo del danneggiato; la Corte precisa che il giudice di merito non ha fatto applicazione di tale regola, avendo usato la provocazione solo come elemento fattuale nella liquidazione equitativa.

  • art. 535 c.p.p.

    Invocato per sostenere la richiesta di rimborso delle spese sostenute nel processo penale; la Corte non ne fa applicazione diretta, ritenendo comunque carente la prova del preteso esborso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese; la Corte osserva che la domanda relativa alle spese di costituzione di parte civile è stata correttamente respinta per difetto di prova.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato richiamata insieme al comma 1-quater per il raddoppio in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, se il verbale dà atto che il giudice si è riservato sulla questione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c., deve presumersi che la questione sia stata discussa nel contraddittorio delle parti, salvo risultino elementi contrari nel verbale stesso.
  • La provocazione della vittima può essere valorizzata dal giudice di merito come circostanza di fatto rilevante ai fini della liquidazione equitativa del danno, senza che ciò equivalga necessariamente ad applicazione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato gli elementi fattuali della liquidazione del danno.
  • La pretesa al rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale può essere riconosciuta solo se il danno è allegato e provato in modo adeguato, non bastando la mera deduzione dell'esborso.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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