Cassazione Civile, Ordinanza n. 34821/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da un proprietario confinante che ha dedotto che la società vicina, nell'eseguire opere edilizie sul proprio terreno, avesse in parte sconfinato nella sua proprietà con il piede di fondazione di un nuovo muro e avesse comunque realizzato la costruzione in violazione delle distanze dal confine e tra edifici, oltre a non rispettare una superficie minima drenante. Il Tribunale, nella fase sommaria, aveva ordinato l'arretramento del solo piede di fondazione di cinque centimetri e l'osservanza di determinati arretramenti, mentre nel merito aveva in parte confermato e in parte escluso le ulteriori violazioni. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello principale del proprietario e accolto parzialmente quello incidentale della società solo sulle spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di varie norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato la prova documentale e testimoniale e che avrebbe dovuto rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione delle norme sulle distanze legali, contestando la legittimità del regolamento locale che escludeva i balconi dal computo, l'applicazione della teoria della costruzione a gradini e il mancato rilievo della distanza dal confine risultante da un verbale ispettivo; 3) violazione delle norme processuali e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte d'appello avesse frainteso la domanda sulla superficie drenante e avesse erroneamente negato la rinnovazione della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che si risolveva in una critica alla valutazione del materiale probatorio e che il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, senza obbligo di motivare espressamente il diniego. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che i regolamenti locali possono escludere alcuni elementi dell'edificio dal computo delle distanze purché resti rispettata la distanza minima dell'art. 873 c.c., e che la costruzione a gradini, con progressivi arretramenti, può legittimamente soddisfare il requisito della distanza rapportata all'altezza. Ha inoltre ritenuto che il verbale ispettivo richiamato fosse stato già valutato dalla Corte territoriale con apprezzamento discrezionale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità delle deduzioni dell'appellante e sulla natura esplorativa della richiesta di nuova consulenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa violazione perché la censura mira in realtà a rivalutare il merito probatorio.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva che la doglianza non è ammissibile quando si risolve in una critica al giudizio di merito.
Richiamato in relazione alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce che il rinnovo è discrezionale.
Citato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato nel primo e terzo motivo; la Corte non accoglie le doglianze perché attengono alla rivalutazione del fatto e non a un vizio processuale specifico.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di muro di confine, ma la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.
Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di efficacia probatoria degli atti; la Corte non accoglie la doglianza.
Citato dal ricorrente in relazione alla prova documentale e alla sua efficacia; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire la decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere inferenze probatorie diverse; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato in tema di violazione delle norme sulle distanze legali; la Corte ribadisce la validità delle prescrizioni locali che disciplinano il computo delle distanze.
La Corte conferma che la distanza minima di tre metri tra costruzioni deve comunque essere rispettata e che i regolamenti locali possono escludere dal calcolo alcuni elementi, fermo il rispetto della distanza maggiore eventualmente imposta.
art. 41-quinquies L. 1150/1942
Citato dal ricorrente a sostegno della disciplina sulle distanze; la Corte non accoglie la doglianza e applica il principio sulla costruzione a gradini e sulle distanze previste dalla normativa locale.
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale violata, ma senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla formulazione dei motivi d'appello; la Corte osserva che le deduzioni dell'appellante erano generiche.
Invocato nel terzo motivo per asserito fraintendimento della domanda; la Corte non accoglie la doglianza poiché il ricorso non si confronta con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non è di regola imponibile al giudice di merito, essendo il rinnovo dell'indagine tecnica una scelta discrezionale; il diniego non richiede necessariamente una specifica pronuncia autonoma.
- In sede di legittimità, non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contrapposizione alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- I regolamenti edilizi locali possono escludere dal computo delle distanze alcuni elementi accessori dell'edificio, purché resti rispettato il limite minimo imposto dall'art. 873 c.c. o dalla disciplina più rigorosa applicabile.
- La teoria della costruzione a gradini può legittimare un edificio sviluppato con progressivi arretramenti, quando ciascun corpo di fabbrica rispetti la distanza richiesta in rapporto alla propria altezza.
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre letture alternative delle prove o della domanda giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →