Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13095/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali pari a euro 2.333,14 e aveva poi notificato atto di precetto. Il condomino ingiunto aveva proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione in attesa della definizione di un altro giudizio pendente davanti al Tribunale, avente a oggetto l’impugnazione di due delibere assembleari poste a fondamento del credito, e aveva inoltre eccepito la prescrizione del credito, riferita a spese straordinarie risalenti al 2009. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse divenuto definitivo per mancata opposizione e che le questioni sulla validità delle delibere dovessero essere fatte valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non in quello di opposizione all’esecuzione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 624 c.p.c., per mancata sospensione necessaria in presenza di pregiudizialità tra giudizio sulle delibere e opposizione all’esecuzione; (2) violazione dell’art. 1137 c.c. in relazione agli artt. 615 e 474 c.p.c., per non avere considerato la nullità del titolo esecutivo derivante dalla nullità delle delibere; (3) violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. e degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., per non avere accolto l’eccezione di nullità delle delibere per omessa convocazione; (4) violazione dell’art. 2934 c.c., per omesso rilievo della prescrizione decennale delle spese condominiali straordinarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile d’ufficio per tardività, rilevando che l’opposizione andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che, per tale tipo di controversia, il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione non è sospeso nel periodo feriale ai sensi dell’art. 3 L. 742/1969. Poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 13 giugno 2023 e non risultava notificata, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 13 dicembre 2023; la notifica è invece avvenuta oltre tale termine. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata utilizzata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge nei singoli motivi.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria; la Corte di merito aveva escluso la pregiudizialità tra il giudizio sulle delibere e l’opposizione all’esecuzione.

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione del processo esecutivo.

  • art. 1137 c.c.

    invocato per sostenere che la nullità/invalidità delle delibere assembleari inciderebbe sul titolo esecutivo fondante il credito condominiale.

  • art. 615 c.p.c.

    la Corte ha qualificato l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per contestare l’esistenza/validità del titolo esecutivo.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità delle delibere per omessa convocazione.

  • art. 1135 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di deliberazioni condominiali a fondamento delle spese.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regolarità delle deliberazioni assembleari.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per l’eccezione di prescrizione del credito condominiale.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato il termine semestrale di decadenza per impugnare quando la sentenza non è notificata.

  • art. 3 L. 742/1969

    la Corte ha affermato che l’esclusione della sospensione feriale si applica anche al ricorso per cassazione nelle opposizioni all’esecuzione, perché la disciplina riguarda la natura della controversia e ogni sua fase processuale.

  • art. 92 r.d. 12/1941

    richiamato quale riferimento alle controversie sottratte alla sospensione feriale, tra cui le opposizioni all’esecuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie qualificate come opposizione all’esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione non beneficia della sospensione feriale, poiché l’esclusione opera in ragione della natura della causa e si estende a tutte le sue fasi processuali.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, è inammissibile e tale rilievo deve essere effettuato anche d’ufficio.
  • Le questioni relative alla validità delle delibere condominiali poste a base del credito devono essere fatte valere nei rimedi propri contro il titolo presupposto, e non possono essere introdotte in modo surrettizio nel diverso giudizio di opposizione all’esecuzione, se il titolo esecutivo è divenuto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese condominialiImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.