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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Due professionisti, che svolgono attività di servizi di dottori commercialisti, avevano impugnato distinti avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010. L'Ufficio contestava irregolarità nella tempistica di fatturazione di prestazioni rese in favore di una società (Ideazienda S.r.l.), osservando che l'omissione della fatturazione dei corrispettivi avrebbe consentito di imputare diversamente le componenti reddituali, in violazione del principio di competenza e delle regole di cassa di cui all'art. 54 TUIR. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che non costituisse abuso del diritto la rinuncia al compenso da parte dei professionisti, soprattutto in presenza di rapporti di amicizia o parentela. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la possibilità di rinuncia al compenso senza considerare che la società debitrice era partecipata al 50% dagli stessi contribuenti, che l'Ufficio non contestava la rinuncia in sé ma la postergazione indebita dei compensi senza valide ragioni economiche, e che mancava una corretta valutazione della finalità di ottenere un doppio risparmio fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il processo estinto per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che i controricorrenti avevano depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022 per gli avvisi di accertamento oggetto di causa, allegando prova della presentazione della domanda, della ricevuta dell'Ufficio e del versamento della prima rata. Conseguentemente ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere eseguito gli adempimenti richiesti, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, che restano assorbiti.
  • Le spese del giudizio, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla imputazione temporale dei compensi professionali e sulla eventuale rinuncia al compenso attengono, in via astratta, alla corretta applicazione delle regole fiscali di competenza/cassa e alla possibile elusività dell'operazione, ma nel caso deciso tali questioni non sono state affrontate nel merito per sopravvenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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