Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Due professionisti, che svolgono attività di servizi di dottori commercialisti, avevano impugnato distinti avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010. L'Ufficio contestava irregolarità nella tempistica di fatturazione di prestazioni rese in favore di una società (Ideazienda S.r.l.), osservando che l'omissione della fatturazione dei corrispettivi avrebbe consentito di imputare diversamente le componenti reddituali, in violazione del principio di competenza e delle regole di cassa di cui all'art. 54 TUIR. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che non costituisse abuso del diritto la rinuncia al compenso da parte dei professionisti, soprattutto in presenza di rapporti di amicizia o parentela. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la possibilità di rinuncia al compenso senza considerare che la società debitrice era partecipata al 50% dagli stessi contribuenti, che l'Ufficio non contestava la rinuncia in sé ma la postergazione indebita dei compensi senza valide ragioni economiche, e che mancava una corretta valutazione della finalità di ottenere un doppio risparmio fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il processo estinto per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che i controricorrenti avevano depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022 per gli avvisi di accertamento oggetto di causa, allegando prova della presentazione della domanda, della ricevuta dell'Ufficio e del versamento della prima rata. Conseguentemente ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di validità della motivazione e del procedimento.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza.
richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per sostenere che la fatturazione dei compensi professionali segue le regole di cassa e non può essere illegittimamente postergata.
fonte della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 197 e 197, L. n. 197/2022
richiamato dalla Corte come base normativa per dichiarare l'estinzione del processo; il testo riporta per errore lo stesso comma due volte.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere eseguito gli adempimenti richiesti, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla imputazione temporale dei compensi professionali e sulla eventuale rinuncia al compenso attengono, in via astratta, alla corretta applicazione delle regole fiscali di competenza/cassa e alla possibile elusività dell'operazione, ma nel caso deciso tali questioni non sono state affrontate nel merito per sopravvenuta estinzione.
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