Sentenza n. 1718/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'accredito di complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica con l'accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto verificati i presupposti dell'azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo oggetto della condanna, con esclusione di ulteriori accessori poiché la somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, la penalità non è stata ritenuta necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta, della crisi della finanza pubblica, dell'entità del debito pubblico e della complessità del procedimento di attivazione della Carta, caratterizzato dal coinvolgimento di più soggetti e da un contenzioso seriale eccezionale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla nomina del commissario ad acta e alla complessità dell'adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e integra, nel caso concreto, uno dei presupposti dell'azione di ottemperanza.
La notificazione del provvedimento giudiziario al domicilio digitale dell'Amministrazione, secondo la disciplina richiamata, è idonea a valere ai fini dell'esecuzione del titolo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria dimostra la definitività del titolo da eseguire in sede di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione legislativa che fonda il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento considerato dal TAR per valutare la complessità dell'adempimento e negare l'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo accerti un obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione del titolo al domicilio digitale dell'Amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dimostra l'inadempimento dell'Amministrazione e consente al giudice di ordinare l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, attribuendogli il compimento delle operazioni contabili e amministrative necessarie all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando, valutate in concreto le circostanze, la nomina del commissario ad acta assicuri adeguata tutela e sussistano altre ragioni ostative, quali la complessità procedurale dell'adempimento, la natura seriale del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.
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