Cassazione Civile, Ordinanza n. 26364/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, maggiori ricavi ritenuti non dichiarati da una società che gestiva una casa di cura in convenzione con l'ASP di Palermo. L'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, ha sostenuto che anche i corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa regionale (c.d. prestazioni extra-budget) dovessero essere imputati per competenza nell'esercizio di esecuzione delle prestazioni, poiché collegati al contratto/convenzione con l'ASP e quindi dotati di rilevanza civilistica e fiscale nell'anno di maturazione. I giudici di merito hanno invece annullato l'accertamento, ritenendo non ancora certi e determinabili tali ricavi fino al riconoscimento e alla quantificazione secondo le modalità convenzionali. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2423-bis c.c., insistendo sull'applicazione del principio di competenza anche ai ricavi extra-budget; la società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza dell'Amministrazione finanziaria. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti analoghi secondo cui, per le strutture sanitarie convenzionate con il SSN, i ricavi relativi a prestazioni extra-budget non sono imputabili per competenza finché non intervengano il riconoscimento e la quantificazione previsti dalla convenzione, perché sino ad allora difettano i requisiti di certezza dell'esistenza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare. Ha inoltre richiamato, in chiave civilistica, il principio per cui la struttura sanitaria che pretenda il pagamento delle prestazioni extra-budget ha l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili, essendo il rispetto del tetto di spesa un vincolo per la P.A. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente; è stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della prenotazione a debito per l'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
artt. 83, 88 e 109 d.P.R. n. 917/1986
Sono le disposizioni del TUIR richiamate dall'Agenzia a sostegno dell'imputazione per competenza dei ricavi delle prestazioni sanitarie extra-budget.
Richiamato dall'Agenzia a fondamento della tesi civilistica della rilevazione dei ricavi nell'esercizio di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Richiamato solo per la memoria della controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, il principio di competenza non si applica automaticamente ai corrispettivi di prestazioni rese da strutture sanitarie convenzionate per attività extra-budget, se il relativo credito non sia ancora certo nell'an e nel quantum secondo le regole della convenzione.
- Ai fini fiscali, i ricavi sono imputabili all'esercizio di maturazione solo quando esistano requisiti di certezza dell'esistenza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare; in mancanza, la rilevanza può essere differita al successivo riconoscimento e quantificazione.
- In materia di crediti verso la pubblica amministrazione per prestazioni sanitarie oltre il tetto di spesa, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare la disponibilità delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni eseguite extra-budget, poiché il rispetto del budget costituisce un vincolo inderogabile per l'amministrazione.
- Quando la Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e soggetta a prenotazione a debito, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione respinta.
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