Cassazione Civile, Ordinanza n. 33158/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della prescrizione applicando il principio secondo cui il termine di pagamento dei contributi era stato differito al 6 luglio 2010. La Corte del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa forense, perché priva del reddito minimo utile a far sorgere l'obbligo contributivo presso la Cassa stessa. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, assumendo che il termine quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010 e che la richiesta dell'INPS, ricevuta il 1 luglio 2015, fosse tardiva e quindi inefficace interruttivamente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 fosse stato prorogato al 6 luglio 2010 e che, conseguentemente, la prescrizione non fosse maturata al momento dell'avviso notificato nel 2015.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
Individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per taluni soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo professionale.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha differito il termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
Letto in combinato con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il dies a quo del termine di pagamento prorogato.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine di pagamento.
Invocato nel ricorso tra le norme ritenute violate; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111 del 2011
Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Procedura camerale di trattazione del ricorso, con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine prorogato, senza aggiungere maggiorazioni non previste.
- Il differimento dei termini di pagamento disposto per i contribuenti interessati opera nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella categoria normativa considerata, non soltanto di coloro che risultino in concreto assoggettati a un determinato regime fiscale.
- Se il giudice di merito individua la decorrenza della prescrizione ignorando la proroga del termine di versamento, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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