Cassazione Civile, Ordinanza n. 25412/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa in esecuzione di una sentenza della Corte dei conti che lo aveva condannato al risarcimento del danno erariale per assunzioni ritenute illegittime. Sosteneva che il credito azionato fosse estinto per compensatio lucri cum damno, perché l'amministrazione avrebbe tratto un vantaggio dalla successiva regolarizzazione e dal mantenimento in servizio dei dipendenti coinvolti, in forza di una delibera di Giunta regionale adottata successivamente alla decisione contabile. In cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. n. 20/1994, 1223 e 1227 c.c., 112, 116, 132 e 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse omesso di esaminare e di pronunciare sulle deduzioni e sulla documentazione depositata, relative al fatto estintivo sopravvenuto, e avesse erroneamente ritenuto la questione preclusa dal giudicato formatosi nel giudizio contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il motivo, perché la documentazione richiamata non era stata riprodotta in modo completo e puntuale nel ricorso, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha comunque aggiunto che, anche a prescindere da tale profilo, la censura era infondata: la dedotta compensazione non poteva investire la valutazione dei vantaggi compensativi già ricompresi nel giudizio contabile e coperti dal giudicato; quanto al preteso controcredito successivo, esso era solo allegato e non provato, oltre a non essere liquido né di pronta liquidazione, sicché non poteva operare come fatto estintivo del credito esecutivamente azionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme civilistiche sulla compensazione e sul danno, senza che la Corte ne ricavi una regola autonoma diversa dal tema del giudicato contabile e della deducibilità del controcredito
richiamato come norma sulla causalità e sulla delimitazione del danno risarcibile, ma non ritenuto sufficiente a superare il giudicato o a fondare la compensazione del preteso controcredito
invocato in relazione alla compensatio lucri cum damno, ma la Corte afferma che il vantaggio dedotto non poteva più essere rimesso in discussione nel giudizio ordinario se già coperto dal giudicato contabile
richiamato per dedotta omissione di pronuncia, esclusa dalla Corte perché il giudice d'appello si era pronunciato ritenendo la questione preclusa dal giudicato
richiamato nella doglianza sulla valutazione della prova, ma la censura è stata respinta per difetto di specifica riproduzione/documentazione
richiamato nella censura motivazionale, ma non è stato ravvisato un vizio decisivo della sentenza impugnata
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che la doglianza era comunque inammissibile per difetto di specificità e, nel merito, infondata
la Corte afferma che le censure basate su documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce compiutamente il contenuto e non ne indica con precisione la collocazione e l'acquisizione nel processo
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce nel ricorso il contenuto essenziale, non ne indica con precisione la collocazione nei fascicoli e non consente alla Corte il controllo immediato della decisività.
- La deduzione di un fatto estintivo successivo fondato su un preteso controcredito è inefficace se il controcredito è contestato, non provato e non liquido o di pronta liquidazione.
- La compensatio lucri cum damno non può essere usata per rimettere in discussione nel giudizio ordinario una valutazione già compiuta nel diverso giudizio che ha formato giudicato su quell'aspetto.
- Quando il giudicato copre la valutazione dei vantaggi compensativi già esaminata nel giudizio originario, la stessa questione non può essere riproposta come fatto estintivo in sede di opposizione all'esecuzione o all'azione esecutiva.
- L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice abbia comunque deciso la questione, anche solo rilevandone la preclusione derivante dal giudicato.
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