Cassazione Civile, Ordinanza n. 32740/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 fondato su indagini bancarie eseguite sui conti correnti del contribuente e della moglie, dalle quali l’Ufficio aveva desunto una maggiore capacità contributiva e redditi occultati. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non sarebbero più utilizzabili, per i lavoratori autonomi, le presunzioni tratte dai movimenti bancari; la Corte ha però rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, poiché la sentenza di merito si fondava sui versamenti e non sui prelevamenti. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché gli elementi giustificativi offerti fossero stati ritenuti inidonei. Con il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2607 c.c. per mancata considerazione della prova contraria fornita rispetto alla presunzione di redditi non dichiarati derivante dai versamenti bancari. Con il quarto motivo chiedeva l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 158/2015, e quindi del favor rei, alla determinazione delle sanzioni relative a fatti anteriori al 1 gennaio 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva riguardato i soli versamenti bancari. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, perché le doglianze miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità; ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e i limiti del sindacato di cassazione sul vizio motivazionale. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando la retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 nei processi ancora pendenti, con conseguente necessità di ricalcolo delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito limitatamente alla parte sanzionatoria, perché proceda alla nuova determinazione delle sanzioni secondo la disciplina più favorevole.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le indagini bancarie possono fondare presunzioni di maggior reddito; per i lavoratori autonomi la Corte distingue tra versamenti e prelevamenti, attribuendo rilevanza presuntiva ai primi e non ai secondi secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva della minima esposizione delle ragioni della decisione o presenti una motivazione meramente apparente.
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma, non una contestazione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è configurabile solo in presenza di nullità della sentenza o del procedimento, non per contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per anomalie motivazionali gravi.
La nuova disciplina sanzionatoria tributaria è applicabile dal 1 gennaio 2016.
art. 12 preleggi
È richiamato per la lettura sistematica della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e del sindacato motivazionale.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura non può però tradursi in una nuova valutazione del merito.
La prova presuntiva può essere superata solo con prova contraria valutata dal giudice di merito.
Norma richiamata dal ricorrente nel motivo, ma non risulta sviluppata una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Corte cost. n. 228/2014
È richiamata per il principio secondo cui, nei confronti dei lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non hanno più la stessa valenza presuntiva che hanno per gli imprenditori; la Corte precisa però che nel caso concreto la decisione di merito era fondata sui versamenti.
Cass. S.U. n. 8053/2014
La motivazione è censurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
La revisione del sistema sanzionatorio tributario introduce una disciplina più favorevole applicabile retroattivamente ai procedimenti ancora pendenti, in ossequio al favor rei.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: una censura che si appunti su un profilo non decisivo o non considerato dal giudice di merito è inammissibile.
- Nei rapporti tributari fondati su indagini bancarie, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: la contestazione dell’apprezzamento delle giustificazioni offerte dal contribuente è devoluta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, è confinato al minimo costituzionale: è denunciabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente.
- In tema di accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, occorre distinguere tra prelevamenti e versamenti: la presunzione di maggior reddito va valutata in relazione al tipo di movimento contestato e alla motivazione effettivamente posta a base dell’accertamento.
- La disciplina sanzionatoria tributaria più favorevole introdotta da una riforma sopravvenuta si applica retroattivamente ai procedimenti ancora pendenti, se la parte sanzionatoria non è definitiva.
- Quando il ricorso è accolto solo sulla quantificazione delle sanzioni, la cassazione con rinvio può essere limitata a tale capo, restando ferme le statuizioni sul merito dell’accertamento non investite da accoglimento.
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