Sentenza n. 5241/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - della nota prot. n. 12198 – P dell’11 maggio 2026, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata sull’istanza prot. n. P52 del 24 febbraio 2026 del ricorrente, avente ad oggetto la realizzazione di una vasca di accumulo per l’irrigazione di un fondo agricolo in località Sorienza del Comune di Cautano; - della nota prot. n. 2311 del 12 maggio 2026 con cui il Comune di Cautano ha comunicato al ricorrente il parere contrario della Soprintendenza sub a); c) di ogni altro atto presupposto, successivo, comunque connesso e lesivo degli interessi del ricorrente e segnatamente per quanto possa occorrere: i) della nota prot. n. 9671 – P del 13 aprile 2026 con cui la Soprintendenza ABAP per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato i motivi ostativi all’emissione del parere favorevole; ii) della nota prot. n. 7114 – P del 17 marzo 2026, successivamente comunicata al ricorrente dal Comune di Cautano con propria nota prot. n. 20 marzo 2026, con cui la Soprintendenza ABAP per le Province di Caserta e Benevento ha richiesto integrazioni e chiarimenti; nonché per l’accertamento dell’avvenuta formazione per silenzio del parere soprintendentizio ex art. 11, comma 5, DPR 31/2017; - dell’obbligo del Comune di Cautano di concludere il procedimento e rilasciare l’autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 11, comma 9, DPR 31/2017, in conformità al parere favorevole della Soprintendenza consolidatosi per silentium.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere contrario della Soprintendenza e conseguenziale diniego comunale di autorizzazione paesaggistica semplificata per una vasca di accumulo idrico a servizio di un fondo agricolo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguenziale diniego comunale relativi alla realizzazione di una vasca di accumulo per l’irrigazione delle particelle seminative. Ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, degli artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017, oltre a eccesso di potere, contestando la tardività del parere, la formazione del silenzio-assenso e il difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che il taglio del bosco ceduo era stato eseguito sulla base di autorizzazione della Comunità montana e rientrava nel taglio colturale esente da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004. Ha inoltre evidenziato che, dopo i rilievi della Soprintendenza, il progetto era stato modificato prevedendo una vasca completamente interrata, sicché il parere negativo avrebbe dovuto valutare la compatibilità paesaggistica della nuova soluzione progettuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il parere della Soprintendenza e il conseguenziale diniego comunale, facendo salvi gli ulteriori atti. Ha respinto il motivo relativo alla tardività e alla formazione del silenzio-assenso: la richiesta di integrazioni e modifiche progettuali del 17 marzo 2026 aveva interrotto il termine, ripreso a decorrere dalla trasmissione della documentazione richiesta il 2 aprile 2026; inoltre, la tempestiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 11, comma 7, d.P.R. 31/2017 impediva la formazione del silenzio-assenso. La successiva modifica progettuale, trasmessa il 20 aprile 2026 e acquisita il 21 aprile, costituiva una nuova proposta sostitutiva della precedente, rispetto alla quale il diniego dell’11 maggio era comunque tempestivo. Il TAR ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 149 d.lgs. 42/2004 e al difetto di istruttoria e motivazione. La Soprintendenza aveva fondato il diniego esclusivamente sulla presunta necessità dell’autorizzazione paesaggistica per il taglio degli alberi, senza confrontarsi con l’art. 149, comma 1, lett. c), che esclude tale obbligo per il taglio colturale nei boschi sottoposti a tutela, purché previsto e autorizzato dalla normativa di settore, né con l’autorizzazione rilasciata dalla Comunità montana. Il parere non aveva inoltre valutato la compatibilità paesaggistica della vasca nella sua configurazione definitiva, completamente interrata, omettendo di considerare le modifiche progettuali e gli elementi acquisiti nel contraddittorio procedimentale. Mancava quindi un apprezzamento concreto e puntuale del rapporto tra l’opera riprogettata e i valori paesaggistici dell’area, nonché un’esternazione analitica delle ragioni dell’eventuale contrasto con il contesto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11, commi 5, 7 e 9, d.P.R. 31/2017
la tempestiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.P.R. 31/2017 — ove intervenuta prima della scadenza del termine di venti giorni di cui al combinato disposto dei commi 5 e 9 — impedisce la formazione del silenzio assenso
La comunicazione tempestiva dei motivi ostativi impedisce la formazione del silenzio-assenso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata; il Soprintendente deve poi esaminare le osservazioni nel termine previsto.
art. 17-bis, comma 1, l. 241/1990
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso
Il richiamo alla norma consente di ritenere interrotto il termine quando l’amministrazione esprima tempestivamente e puntualmente esigenze istruttorie o richieste di modifica; il termine ricomincia a decorrere dalla trasmissione di quanto richiesto.
art. 149, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
Il taglio colturale eseguito in boschi sottoposti a tutela paesaggistica non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica quando sia previsto e autorizzato secondo la normativa di settore.
La comunicazione dei motivi ostativi ha costituito un passaggio procedimentale tempestivo, idoneo a impedire il silenzio-assenso e ad avviare il confronto sulle modifiche progettuali.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, la tempestiva comunicazione dei motivi ostativi, intervenuta prima della scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso, impedisce che il silenzio si formi.
- La richiesta motivata e puntuale di integrazioni istruttorie o di modifiche progettuali interrompe il termine per la formazione dell’assenso dell’amministrazione tutoria; il termine riprende a decorrere dalla trasmissione degli elementi richiesti.
- Quando il richiedente, nel corso del procedimento, presenta una proposta progettuale nuova e sostitutiva di quella originaria per superare i rilievi dell’amministrazione, la tempestività del provvedimento finale deve essere valutata con riferimento alla nuova proposta.
- Un diniego paesaggistico non può fondarsi soltanto sull’affermazione della necessità dell’autorizzazione per un intervento connesso al taglio boschivo, senza confrontarsi con l’esenzione prevista per il taglio colturale autorizzato dalla normativa di settore.
- Il parere paesaggistico deve valutare concretamente e puntualmente la compatibilità dell’opera nella sua configurazione progettuale definitiva con i valori paesaggistici del contesto, indicando l’impatto visivo, le caratteristiche dell’intervento, il rapporto con l’ambiente circostante e le ragioni specifiche dell’eventuale contrasto.
- L’omessa considerazione delle modifiche progettuali e delle integrazioni prodotte nel contraddittorio procedimentale determina violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione del parere paesaggistico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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