Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 24.7.2026, notificato in data 29.7.2026, prot. n. -OMISSIS-, che ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza di primo livello presso un CAS, adottato dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 24 dicembre 2025 e ospitato in un centro di accoglienza durante l'esame della domanda di protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la cessazione dell'accoglienza dopo il riconoscimento, da parte della Commissione territoriale, dello status di protezione sussidiaria. Le censure, trattate congiuntamente, contestavano l'erronea applicazione della disciplina dell'accoglienza, anche mediante il richiamo alla revoca delle misure; la lesione del diritto all'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI; la subordinazione della cessazione dell'accoglienza CAS all'effettivo inserimento nel SAI; la mancata considerazione di eventuali condizioni di fragilità; la violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie di partecipazione procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la propria precedente giurisprudenza su fattispecie identiche. L'art. 14, comma 4, del d.lgs. 142/2015 limita la durata delle misure di accoglienza alla definizione del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in caso di rigetto, al termine per impugnare la decisione. Il riconoscimento della protezione sussidiaria fa quindi venire meno ex lege i presupposti dell'accoglienza riservata ai richiedenti; il provvedimento prefettizio si limita a prendere atto di tale cessazione e non costituisce una revoca, sicché la disciplina della revoca è irrilevante. La cessazione dell'accoglienza CAS non è subordinata all'effettivo godimento dell'accoglienza SAI: il provvedimento non impediva l'accesso al SAI e dagli atti risultava anzi l'accettazione dell'inserimento nel relativo sistema. Non erano state inoltre segnalate condizioni di fragilità rilevanti ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 142/2015. È stata esclusa la violazione della proporzionalità, poiché l'atto è sostanzialmente vincolato quanto all'an e al quid; per la stessa ragione, e in assenza di deduzioni sostanziali idonee a incidere sulla fattispecie, è stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative. Spese compensate per le condizioni del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale ... e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione
La durata delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale è collegata alla definizione del procedimento davanti alla Commissione territoriale; il riconoscimento della protezione fa venir meno ex lege il presupposto dell'accoglienza riservata ai richiedenti.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Rileva per la verifica di eventuali condizioni di fragilità; nel caso concreto il TAR ha rilevato che non erano state segnalate condizioni di fragilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della protezione internazionale, compresa la protezione sussidiaria, fa venir meno ex lege i presupposti delle misure di accoglienza riservate ai richiedenti; il provvedimento prefettizio che ne dichiara la cessazione ha natura sostanzialmente ricognitiva e vincolata.
- La cessazione delle misure di accoglienza di primo livello presso un CAS non costituisce revoca della misura; pertanto, alla fattispecie della cessazione non si applica la disciplina propria della revoca.
- La cessazione dell'accoglienza presso un CAS non è subordinata all'effettivo godimento dell'accoglienza nell'ambito del SAI, purché il provvedimento di cessazione non impedisca l'accesso al sistema SAI e resti possibile attivare i servizi territoriali quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando la cessazione dell'accoglienza costituisce effetto vincolato della definizione della domanda di protezione internazionale e l'interessato non deduce elementi sostanziali idonei a modificare la fattispecie, non sussistono violazioni del principio di proporzionalità né delle garanzie di partecipazione procedimentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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