Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di Imperia prot. n-OMISSIS-, notificato al ricorrente-OMISSIS- con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di revoca del divieto di reingresso ai sensi dell''art. 13, comma 14, del D.lgs. n. 286/1998 (TUI).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del divieto triennale di reingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un'espulsione adottata il 3 luglio 2024 con divieto di reingresso per tre anni, aveva ottenuto dalla Prefettura un termine per la partenza volontaria ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e aveva lasciato l'Italia il 25 settembre 2024. Successivamente aveva chiesto la revoca del divieto di reingresso ai sensi dell'art. 13, comma 14, sostenendo che la prova dell'avvenuta partenza volontaria imponesse automaticamente l'accoglimento dell'istanza. La Prefettura ha dichiarato l'istanza inammissibile, rilevando sia la presentazione prima del decorso del periodo triennale sia l'assenza di motivazioni idonee a giustificare la deroga. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione e il travisamento, contestando la natura discrezionale del potere prefettizio. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di interesse, poiché il ricorrente era già destinatario di un distinto e non impugnato divieto di ingresso derivante da una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, che aveva determinato un precedente respingimento alla frontiera.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente, infatti, era comunque soggetto a un divieto di ingresso derivante dalla segnalazione SIS, già posta a fondamento di un precedente respingimento alla frontiera e non impugnata; l'eventuale annullamento del provvedimento prefettizio sulla revoca del divieto triennale non gli avrebbe quindi procurato alcuna utilità concreta e attuale. Il Collegio ha inoltre esaminato ad abundantiam il merito, ritenendo il ricorso infondato. L'art. 13, comma 14, del d.lgs. 286/1998 non configura un obbligo automatico di revoca del divieto in presenza della sola prova della partenza volontaria: l'uso del verbo "può" e la natura di procedimento di secondo grado attribuiscono alla Prefettura un potere discrezionale. La partenza volontaria entro il termine assegnato costituisce una condizione necessaria di ammissibilità dell'istanza, ma non sufficiente per il suo accoglimento. Occorre anche l'allegazione di ulteriori ragioni specifiche idonee a sostenere la deroga al divieto triennale, stabilito sulla base delle circostanze pertinenti al singolo caso. La Prefettura ha quindi legittimamente ritenuto insufficiente la mera prova dell'allontanamento volontario. Le spese sono state compensate per la particolarità e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia possa chiedere al Prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria dall’Italia
La disposizione consente allo straniero espulso di chiedere un termine per la partenza volontaria senza accompagnamento coattivo.
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno
La norma stabilisce il divieto di reingresso conseguente all'espulsione, salvo speciale autorizzazione ministeriale.
art. 13, comma 14, d.lgs. 286/1998
il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5
La prova della partenza volontaria è condizione necessaria di ammissibilità dell'istanza, ma non comporta automaticamente la revoca: la Prefettura esercita un potere discrezionale e deve valutare eventuali ulteriori ragioni meritevoli di accoglimento.
art. 13, comma 14, primo periodo, d.lgs. 286/1998
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso
La durata del divieto di reingresso è determinata mediante valutazione discrezionale delle circostanze pertinenti al caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 14, del d.lgs. 286/1998, la prova che lo straniero espulso abbia lasciato volontariamente il territorio nazionale entro il termine assegnato costituisce una condizione necessaria per l'esame dell'istanza di revoca del divieto di reingresso, ma non determina il suo accoglimento automatico.
- La revoca del divieto di reingresso prevista dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. 286/1998 è oggetto di un potere discrezionale dell'amministrazione; l'interessato deve allegare, oltre alla prova della partenza volontaria, ulteriori ragioni specifiche idonee a giustificare la deroga al periodo di divieto.
- Sussiste carenza di interesse a impugnare un provvedimento relativo al divieto di reingresso quando il ricorrente è comunque soggetto a un distinto divieto di ingresso, derivante da una segnalazione SIS non impugnata, che impedirebbe il conseguimento di una utilità concreta anche in caso di annullamento dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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