Sentenza n. 4220/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di archiviazione dell’istanza di regolarizzazione della procedura flussi per mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- e notificato al ricorrente tramite il portale dello Sportello Unico dell’Immigrazione in data 07.06.2027; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell’istanza di regolarizzazione della procedura flussi per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione ha archiviato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno perché il contratto di soggiorno non era stato trasmesso entro i termini di legge. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, lamentando che il provvedimento non fosse stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Secondo il ricorrente, la comunicazione avrebbe consentito di precisare in sede procedimentale le ragioni dell'omesso invio del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudice ha rilevato che il preavviso di rigetto non era stato comunicato, ma ha ritenuto comunque infondata la censura. Il ricorrente, infatti, si era limitato ad affermare in modo generico che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di chiarire le ragioni dell'omesso invio del contratto, senza indicare neppure in via indiziaria quali elementi fattuali avrebbe dedotto e in che modo essi avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento. La fattispecie è stata quindi ricondotta all'art. 21-octies l. 241/1990, con conseguente non invalidità del provvedimento nonostante l'omissione del preavviso di rigetto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate ed è decorso il termine previsto.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede il preavviso di rigetto quale garanzia di partecipazione procedimentale; la sua omissione è stata riconosciuta nel caso concreto, ma non ha comportato l'annullamento dell'atto.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione procedimentale non determina l'annullabilità quando il ricorrente non indica elementi fattuali, anche indiziari, che avrebbe potuto dedurre e idonei a incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento.
Massime di principio
- L'omissione del preavviso di rigetto non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento: il ricorrente deve indicare concretamente, anche in via indiziaria, quali elementi fattuali avrebbe introdotto nel procedimento e dimostrare la loro potenziale idoneità a incidere sul contenuto dell'atto.
- La mera affermazione secondo cui la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di fornire chiarimenti non è sufficiente a superare l'applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990; occorre allegare specifiche ragioni e circostanze rilevanti, riferite alla concreta fattispecie.
- È ammissibile la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono state esaustivamente trattate ed è decorso il termine processuale previsto dall'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4222/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 2547/2026 - Catania, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →