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Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1) della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 34 del 17.12.2025 relativa al concorso per 2 posti per il profilo professionale di tecnico di laboratorio Arti Visive Area III allegato I del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca /Sezione Afam; 2) del verbale del 4.12.2025 della Commissione giudicatrice recante la revoca di 3 punti, attribuiti alla ricorrente con la graduatoria provvisoria, relativi alle certificazioni linguistiche; 3) della nota del 9.12.2025 a firma del responsabile del procedimento dell’Accademia di Belle Arti di Foggia con la quale la ricorrente è stata invitata ad esibire entro il successivo 15 dicembre le dichiarazioni di equipollenza dei titoli dichiarati; 4) del verbale del 16.12.2025 della Commissione giudicatrice recante l’approvazione della graduatoria finale con il posizionamento al terzo posto con punti 77 della ricorrente; 5) se ed in quanto lesivo dell’art. 8 punto C) del bando di concorso; per la condanna -dell’Amministrazione resistente a disporre la rettifica della graduatoria ed a collocare la ricorrente nella posizione legittimamente spettante al 2° posto con ogni provvedimento conseguente anche con riguardo all’assunzione; per il risarcimento dei danni connessi alla mancata assunzione ed alla percezione della retribuzione all’uopo prevista.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale del concorso per due posti di tecnico delle arti visive, nella parte in cui colloca la ricorrente al terzo posto con 77 punti, nonché gli atti della commissione che hanno revocato punteggi per certificazioni linguistiche e titoli di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione accademica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, inizialmente prima nella graduatoria provvisoria con 81 punti, ha contestato la revoca di tre punti attribuiti per certificazioni linguistiche e la successiva revoca di ulteriori due punti per il dottorato estero, che hanno determinato il suo collocamento al terzo posto con 77 punti, dietro ai due vincitori. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 8, lettera c), del bando: la richiesta di certificazione linguistica di livello almeno B2 non sarebbe stata applicabile alla conoscenza della lingua bulgara da parte di una candidata madrelingua, attestata anche dagli studi compiuti in Bulgaria; inoltre il bando non avrebbe imposto che la certificazione provenisse da un ente accreditato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 5 e 8 del bando e dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001, sostenendo che non occorresse una dichiarazione di equipollenza per il dottorato bulgaro valutabile come titolo ulteriore e che il riconoscimento dei titoli esteri potesse essere richiesto dai vincitori entro quindici giorni dalla graduatoria. Con il terzo motivo ha chiesto due punti per un diploma estero riconosciuto equipollente a un diploma accademico italiano di vecchio ordinamento, invocandone la valutabilità come titolo ulteriore. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la rettifica della graduatoria con collocamento al secondo posto e l’assunzione, oltre al risarcimento dei danni da mancata assunzione e mancata percezione della retribuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese per la novità e peculiarità delle questioni. Il primo motivo è infondato: l’art. 8, lettera c), del bando subordinava l’attribuzione del punto al conseguimento di una certificazione linguistica almeno di livello B2; la maternità linguistica e i titoli di studio conseguiti in Bulgaria non sostituiscono la certificazione secondo la prescrizione non impugnata. La diversa censura secondo cui nessun ente accreditato sarebbe abilitato a certificare la lingua bulgara avrebbe potuto incidere sulla razionalità assoluta della prescrizione, ma è stata formulata tardivamente soltanto in una memoria non notificata. Il secondo motivo è infondato: l’art. 3 del bando richiedeva, per tutti i titoli di studio conseguiti all’estero, la dichiarazione di equipollenza o la dichiarazione di avvio della relativa richiesta; la candidata non aveva attivato alcuna procedura per il dottorato. L’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001 riguarda il titolo estero di ammissione alla selezione, non i titoli ulteriori valutabili, e il termine di quindici giorni previsto per i vincitori opera entro tale ambito. Anche il terzo motivo è infondato: il diploma estero già utilizzato come titolo di accesso non poteva essere valutato anche come titolo ulteriore, poiché l’art. 8, lettera a), del bando ammetteva a valutazione soltanto titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso; tale clausola non era stata impugnata. Il diverso diploma accademico di secondo livello dichiarato nella domanda non era stato richiamato nel ricorso. Il TAR ha quindi respinto la domanda principale di annullamento e, conseguentemente, le richieste di rettifica della graduatoria, assunzione e risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 8, lettera c), del bando di concorso

    Il bando di concorso all’art. 8 lettera c) richiede espressamente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il “conseguimento di certificazione linguistica non inferiore al libello B2 punti 1”.

    Il punteggio per la conoscenza linguistica è subordinato al possesso della certificazione almeno di livello B2 prevista dalla lex specialis; la conoscenza madrelingua e i titoli di studio esteri non la sostituiscono, in assenza di tempestiva impugnazione della prescrizione.

  • art. 3 del bando di concorso

    Nel caso di specie, peraltro, mentre non risulta attivata dall’interessata alcuna richiesta intesa alla declaratoria di equipollenza, non può mancarsi di rilevare che l’art. 38 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attiene al riconoscimento dell’equipollenza per il “titolo di ammissione conseguito all’estero”, e quindi semmai al solo titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione concorsuale, e non anche per titoli ulteriori, e solo entro tali limiti e per tali titoli consente ai candidati vincitori di richiedere il riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale concorsuale.

    La prescrizione del bando imponeva la dichiarazione di equipollenza o l’avvio della relativa procedura per i titoli esteri. Il termine successivo alla graduatoria previsto per i vincitori non consente di omettere tale adempimento per un titolo ulteriore valutabile.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Nel caso di specie, peraltro, mentre non risulta attivata dall’interessata alcuna richiesta intesa alla declaratoria di equipollenza, non può mancarsi di rilevare che l’art. 38 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attiene al riconoscimento dell’equipollenza per il “titolo di ammissione conseguito all’estero”, e quindi semmai al solo titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione concorsuale, e non anche per titoli ulteriori, e solo entro tali limiti e per tali titoli consente ai candidati vincitori di richiedere il riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale concorsuale.

    Il riconoscimento disciplinato dalla norma riguarda il titolo estero utilizzato per l’ammissione alla selezione, non i titoli ulteriori valutabili; soltanto per il titolo di ammissione il candidato vincitore può attivare la richiesta entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

  • art. 8, lettera a), del bando di concorso

    La ricorrente ha utilizzato il “Diploma za vishe Obrazovanie” - serie NBU.99 N. 046401 - conseguito secondo quanto dichiarato nella domanda di partecipazione il 3 giugno 1999 - riconosciuto equipollente al diploma accademico di vecchio ordinamento in scenografia rilasciato dalle Accademie di Belle Arti con l’esibito decreto direttoriale quale titolo di studio di accesso alla selezione, e secondo quanto esattamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, non può invocarlo quale titolo ulteriore valutabile, ai sensi dell’art. 8 lettera a) del bando - non impugnato – che ammette a valutazione esclusivamente i “Titoli ulteriori, afferenti alle materie oggetto del bando, rispetto a quello previsto per l’accesso al profilo professionale oggetto della selezione”;

    Un titolo utilizzato per soddisfare il requisito di accesso non può essere valutato anche come titolo ulteriore quando il bando ammette a punteggio soltanto titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l’ammissione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di un concorso subordina un punteggio per competenze linguistiche al possesso di una certificazione di livello determinato, la conoscenza madrelingua o desumibile da studi svolti all’estero non sostituisce la certificazione se la prescrizione non è stata tempestivamente impugnata. La censura specifica sull’eventuale impossibilità oggettiva di ottenere la certificazione deve essere dedotta tempestivamente e con le forme processuali appropriate.
  • Il termine riconosciuto ai candidati vincitori per chiedere l’equipollenza di un titolo estero ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001 riguarda il titolo di studio estero utilizzato per l’ammissione alla selezione e non esonera dall’adempimento richiesto dal bando per la valutazione di titoli ulteriori.
  • Un titolo di studio utilizzato per l’ammissione a un concorso non può essere conteggiato anche come titolo ulteriore quando il bando valuta soltanto titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso; la relativa clausola della lex specialis, se non impugnata, resta vincolante.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardività

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