Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - dell’atto dirigenziale n. 00477 del 21 novembre 2024 del registro delle Determinazioni AOO 080 del Dirigente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana, Sezione Politiche abitative della regione Puglia; - dell’atto dirigenziale n. 00540 del 12 dicembre 2024 del registro delle Determinazioni AOO 080 del Dirigente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana, Sezione Politiche abitative della regione Puglia, notificato il 27 dicembre 2024; - ove occorre, del bando per i piccoli comuni, approvato con D.G.R. Puglia n. 1926 del 22 dicembre 2022 e con D.D. n. 541 del 22 dicembre 2023; - ove occorra, della delibera G.R. Puglia n. 1941 del 21 dicembre 2023; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali n. 477 del 21 novembre 2024 e n. 540 del 12 dicembre 2024, recanti l’esclusione del progetto del Comune di Collepasso dalla procedura di finanziamento per interventi urgenti di recupero e manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Collepasso ha impugnato l’esclusione dal finanziamento del progetto esecutivo di riqualificazione del secondo lotto di alloggi ERP in via Giovanni Pascoli n. 52, per un importo complessivo di € 1.180.000,00. Con la prima censura ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Regione non aveva valorizzato adeguatamente le superfici del progetto e, in particolare, la terrazza/lastrico solare di oltre 180 mq. Con la seconda ha contestato il calcolo dei rapporti tra costi e superficie complessiva: secondo il Comune, includendo le superfici riportate nel progetto esecutivo e nel quadro tecnico economico, i valori sarebbero stati inferiori ai limiti di € 1.356,12 per il rapporto CRN/Sc e di € 1.763,18 per CTN/Sc; ha inoltre richiamato la precedente idoneità del medesimo intervento in una diversa procedura. Con la terza censura ha sostenuto che il quadro economico non considerava correttamente il costo della demolizione necessaria alla ricostruzione e che, in subordine, la Regione avrebbe dovuto scorporare tali costi; ha contestato come illogica la disciplina regionale ove non prevedesse un costo dedicato alla demolizione. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione di alcuni atti presupposti e l’inammissibilità per mancata notifica a tutti i controinteressati; il TAR ha prescisso da tali eccezioni, decidendo il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infondate le censure sui calcoli e sulla motivazione: la D.G.R. n. 1941/2023 e l’art. 5 dell’Avviso imponevano il rispetto dei limiti massimi di costo, e l’istruttoria regionale aveva specificato superfici, costi e rapporti rilevanti, rilevando valori di CRN/Sc pari a € 1.687,41 e di CTN/Sc pari a € 2.193,92, superiori ai rispettivi limiti. La terrazza/lastrico solare non poteva essere computata come superficie non residenziale, perché la sua funzione essenziale era quella di copertura e protezione dell’edificio, e non risultava pertinenza degli alloggi o dell’organismo abitativo. Né poteva essere qualificata come volume tecnico: mancava anzitutto un volume edilizio e, comunque, non si trattava di un volume strettamente necessario a contenere impianti tecnici. La precedente idoneità del progetto non era decisiva, trattandosi di un diverso finanziamento e di una diversa istruttoria. Anche la censura relativa ai costi di demolizione è stata respinta: nel quadro economico comunale era già indicato l’importo di € 38.020,84 per l’intervento di sostituzione edilizia, considerato dalla Regione; la deduzione secondo cui la demolizione avrebbe rappresentato il 30% dei costi è stata giudicata generica e apodittica. Il TAR non ha deciso le eccezioni preliminari regionali, ritenendole assorbite dalla reiezione nel merito.
Norme richiamate
D.G.R. Puglia n. 1941 del 21 dicembre 2023, Allegato A, art. 6
Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di costo di cui alla DGR n. 1941/2023 è stata valutata la Superficie Complessiva, definita come “la superficie utile abitabile aumentata del 60% (sessanta per cento) della somma della superficie non residenziale e della superficie dei parcheggi coperti: Sc = Su + 60% (Snr+Sp)
Per verificare il rispetto dei limiti di costo, la superficie di riferimento è quella complessiva, calcolata sommando alla superficie utile abitabile il 60% della superficie non residenziale e dei parcheggi coperti; la superficie invocata dal Comune doveva quindi essere qualificabile secondo le definizioni applicabili.
art. 5 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 541 del 22 dicembre 2023
La proposta progettuale deve (...) essere redatta nel rispetto dei limiti di costo fissati con la D.G.R. n. 1941 del 21/12/2023.
Il rispetto dei limiti di costo stabiliti dalla deliberazione regionale costituisce requisito vincolante della proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, una superficie può concorrere al calcolo della superficie non residenziale solo se rientra nelle categorie previste e ha effettiva funzione pertinenziale rispetto agli alloggi o all’organismo abitativo.
- Un lastrico solare destinato in via essenziale alla copertura e alla protezione dell’edificio non è computabile come superficie non residenziale pertinenziale, anche se piano, accessibile o suscettibile di un’utilità ulteriore, quando non risulti pertinenza degli alloggi o dell’organismo abitativo.
- La qualificazione di una struttura come volume tecnico presuppone l’esistenza di un volume edilizio e che esso sia strettamente necessario, senza alternative, a contenere impianti tecnologici indispensabili non collocabili all’interno dell’edificio; una superficie piana priva di tali caratteristiche non può essere valorizzata come volume tecnico.
- La valutazione positiva di un progetto in una precedente procedura di finanziamento non vincola l’amministrazione in una procedura successiva, quando si tratta di un diverso finanziamento e di una distinta istruttoria.
- Una contestazione circa la quota dei costi imputabile alla demolizione, fondata su una percentuale meramente ipotizzata e non supportata da elementi concreti, non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità dell’istruttoria; se il quadro economico indica già una voce specifica per la sostituzione edilizia, tale importo può essere considerato nel calcolo regionale.
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