Cassazione Civile, Ordinanza n. 05426/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, all'esito di questionari e degli accertamenti sulle dichiarazioni dei redditi, notificava a due società avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all'anno 2006, contestando l'indebita deduzione di costi connessi a contratti di stock lending e la finalizzazione dell'operazione a un mero risparmio fiscale. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato l'accertamento ritenendo i contratti nulli per difetto di causa, perché privi dell'alea essenziale di un negozio aleatorio. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. e degli artt. 100, comma 4, e 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986, sostenendo che il contratto di stock lending non fosse privo di causa/alea, che si trattasse di una comune operazione speculativa di prestito titoli garantita da pegno, e che la CTR avesse erroneamente tratto la nullità del contratto e, per riflesso, l'indeducibilità dei costi. La ricorrente allegava inoltre, in sede di legittimità, documentazione sulle società offshore per escludere il controllo della controparte, ma tale produzione è stata ritenuta tardiva e irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretto il giudizio della CTR: nei contratti di stock lending esaminati mancava il carattere essenziale dell'alea, poiché la controparte mutuante controllava integralmente la società veicolo e poteva, di fatto, determinare la distribuzione degli utili. L'operazione è stata quindi qualificata come diretta essenzialmente a conseguire un indebito risparmio fiscale, finalità non meritevole di tutela; da ciò è stata confermata la nullità del negozio per difetto di causa. La Corte ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla nullità, in giurisprudenza gli oneri per la 'commissione' possono risultare comunque indeducibili ai sensi dell'art. 109, comma 8, del TUIR. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
richiamato dalla ricorrente per contestare la ritenuta mancanza di causa/alea del contratto
richiamato dalla ricorrente e utilizzato dalla Corte per confermare la nullità del negozio per difetto di causa
art. 100, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa il centro della ratio decidendi
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa il centro della ratio decidendi
art. 109, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla Corte come ulteriore base giurisprudenziale per l'indeducibilità degli oneri relativi alla commissione anche quando non si affermi la nullità del contratto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il contratto atipico di stock lending è lecito solo se l'interesse perseguito è meritevole di tutela e il negozio conserva un'effettiva alea; se l'esito economico è sostanzialmente predeterminato da una parte, viene meno un elemento essenziale del contratto aleatorio.
- Quando un'operazione finanziaria è strutturata in modo da produrre prevalentemente o esclusivamente un vantaggio fiscale, senza un reale rischio economico per le parti, può essere qualificata come priva di causa concreta meritevole di tutela e quindi nulla.
- Ai fini dell'accertamento della causa e dell'alea è decisivo guardare alla concreta operatività del rapporto e ai poteri effettivamente esercitati dalla controparte, non solo alla struttura formale del contratto.
- Documenti nuovi prodotti in cassazione sono inammissibili se tardivi e, in ogni caso, restano irrilevanti quando non sono idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia fiscale, anche ove non si giunga alla nullità del contratto, gli oneri connessi a determinate commissioni possono comunque essere indeducibili secondo la disciplina del TUIR applicabile.
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