Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto impositivo per ICI 2001 relativo a un compendio immobiliare, originariamente impostato dal Comune come avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo, poi rettificato nel corso del giudizio in avviso di liquidazione per recupero dell'imposta alla luce del classamento catastale. I contribuenti, eredi della originaria intestataria, avevano ottenuto ragione in primo grado; la CTR aveva invece accolto l'appello del Comune, ritenendo che la variazione della rendita catastale tramite procedura DOCFA non avesse effetto retroattivo e che il recupero fosse corretto, con riduzione della pretesa per i pagamenti parziali già effettuati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 1, L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente mutato la pretesa da omessa dichiarazione/omesso versamento a insufficiente versamento, alterando petitum e causa petendi; 2) violazione dell'art. 5, n. 1, D.Lgs. 504/1992, lamentando che la CTR fosse incorsa in errore per aver valorizzato selettivamente gli esiti dei diversi procedimenti sul classamento, mentre la rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile era pari a euro 15.236,00.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando precedenti identici su annualità analoghe. Ha affermato che la motivazione dell'atto impositivo delimita i confini della lite e non può essere modificata o integrata in giudizio dall'Ufficio: nel caso concreto il Comune aveva introdotto una pretesa diversa, passando dall'omessa denuncia e omesso versamento a un recupero per insufficiente versamento, con mutamento del tema d'indagine e dei presupposti di fatto e di diritto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese di merito sono state compensate per l'alternarsi delle decisioni; il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per censurare la modifica della pretesa fiscale; la Corte risolve la questione soprattutto sul dovere di motivazione dell'atto impositivo
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
la motivazione dell'avviso di accertamento è requisito formale a tutela del diritto di difesa; delimita i confini della lite e non può essere successivamente modificata o integrata
art. 24 Cost.
la motivazione completa dell'atto tutela il diritto di difesa del contribuente
art. 113 Cost.
la motivazione completa dell'atto tutela il diritto di difesa del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
rubrica del vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato nel ricorso, ma il motivo è assorbito
art. 74, comma secondo, L. 342/2000
la Corte esclude che potesse essere utilizzato per rettificare l'atto impositivo nel caso concreto, poiché l'avviso originario riguardava omessa denuncia e omesso versamento, non insufficiente versamento
D.Lgs. 472/1997, artt. 1, 16, 18
la procedimentalizzazione delle violazioni tributarie non consente al giudice di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito
spese del giudizio di legittimità poste a carico del Comune soccombente
distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione dell'atto impositivo delimita il thema decidendum: l'Amministrazione non può sostituire in giudizio il presupposto della pretesa originaria con uno diverso, né integrare successivamente le ragioni già poste a base dell'atto.
- La modifica, in corso di causa, da una contestazione per omessa dichiarazione e omesso versamento a una pretesa per insufficiente versamento integra un mutamento sostanziale della causa petendi e non una mera emendatio libelli.
- La diversità tra violazione degli obblighi dichiarativi e violazione degli obblighi di versamento impedisce al giudice di riqualificare d'ufficio l'illecito tributario in assenza di un adeguato supporto nell'atto originario.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo svolge funzione di garanzia difensiva: il contribuente deve poter articolare il ricorso in relazione alle ragioni effettivamente esternate dall'ente impositore.
- Quando il motivo di ricorso risulta fondato in diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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