Sentenza n. 973/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previo accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., - della determinazione del Direttore Appalti R. 0000068 del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 4 (CIG: B4D450846F) al RTI Polygon S.p.A. / H.C. Hospital Consulting S.p.A.; - della nota della Stazione appaltante prot. n. c_scrp.scrpspa.Registro Ufficiale.U.0003748.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024). Lotto 4 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”; - della proposta di aggiudicazione; - di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; - del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti. nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 4 di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 della gara regionale centralizzata per il servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4 disposta in favore del RTI Polygon, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli eventuali ordinativi, il subentro e il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, 46-bis del d.lgs. 198/2006 e 5 della legge 162/2021, contestando l'omessa previsione nel disciplinare di un criterio premiante per il possesso della certificazione della parità di genere. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che i criteri di aggiudicazione non fossero idonei a individuare la migliore offerta perché la valutazione tecnica era prevalentemente affidata a criteri quantitativi e tabellari, con attribuzione di punteggi sulla base di dichiarazioni relative a personale aggiuntivo, tempi di intervento e percentuali di risoluzione dei guasti, senza verifica immediata della sostenibilità delle prestazioni promesse. La ricorrente aveva inizialmente proposto anche domanda cautelare, alla quale ha rinunciato in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., precisando che la rinuncia alla domanda cautelare esonerava il giudice dal relativo esame ma non impediva la definizione immediata del merito. Il primo motivo è stato respinto perché tutti gli operatori collocati in graduatoria, e in particolare l'aggiudicataria, possedevano la certificazione della parità di genere. L'eventuale introduzione del criterio premiale non avrebbe quindi modificato la graduatoria né l'aggiudicazione, sicché mancava una concreta utilità conseguibile mediante l'annullamento e la riedizione della gara. Il giudice ha richiamato il principio di conservazione degli atti e il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il secondo motivo è stato respinto perché il disciplinare distingueva analiticamente tra criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, associando ciascuna tipologia agli specifici profili dell'offerta cui risultava appropriata. La valutazione discrezionale riguardava gli aspetti organizzativi e qualitativi del servizio; i criteri quantitativi e tabellari concernevano invece elementi suscettibili di misurazione automatica, quali tempi di esecuzione, percentuali di risoluzione dei guasti, quantità di muletti, orari di servizio, personale aggiuntivo e certificazioni. La scelta della stazione appaltante rientrava nell'ampia discrezionalità riconosciuta dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e non presentava illogicità, irragionevolezza o sviamento. È stata inoltre ritenuta legittima la verifica, successiva all'aggiudicazione, dell'effettiva realizzabilità di alcune prestazioni dichiarate, in quanto coerente con la celerità della gara e con la collocazione dei controlli relativi all'esecuzione nella fase esecutiva. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della stazione appaltante e dell'aggiudicataria, nella misura di 2.500 euro oltre accessori per ciascuna, mentre sono state compensate nei confronti del Consorzio Mediterraneo.
Norme richiamate
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, anche quando la parte abbia rinunciato alla domanda cautelare.
Disciplina la domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato in camera di consiglio.
Attribuisce alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, purché connessi all'oggetto dell'appalto e idonei a consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici; tali criteri possono essere anche quantitativi e di applicazione automatica.
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
È stato invocato in relazione all'omessa previsione di un criterio premiante per la certificazione della parità di genere; la censura non è stata accolta perché l'eventuale criterio non avrebbe modificato la graduatoria.
Il principio del risultato concorre a escludere l'accoglimento di una censura priva di concreta utilità, quando la riedizione della gara non potrebbe incidere sull'esito finale.
È stato richiamato dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
È stato invocato quale fondamento della censura relativa alla certificazione della parità di genere; il motivo è stato respinto per assenza di incidenza concreta sulla graduatoria.
È stato invocato insieme alle disposizioni sulla parità di genere; la censura è stata respinta perché il criterio premiale omesso non avrebbe alterato l'esito della gara.
Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente, rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
Richiamato per la domanda di tutela in forma specifica, subentro e inefficacia del contratto, rimasta priva di accoglimento in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa previsione nella lex specialis di un criterio premiale non determina l'annullamento della gara quando sia dimostrato che tutti gli operatori rilevanti, incluso l'aggiudicatario, avrebbero conseguito il medesimo punteggio aggiuntivo e che l'inserimento del criterio non avrebbe quindi modificato la graduatoria o l'aggiudicazione; in tal caso manca anche una concreta utilità conseguibile attraverso la riedizione della procedura.
- Nella scelta dei criteri di aggiudicazione la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità, sindacabile solo in presenza di illogicità, irragionevolezza o sviamento, purché i criteri siano connessi all'oggetto dell'appalto e consentano un confronto concorrenziale sui profili tecnici.
- I criteri quantitativi e tabellari, anche se applicati automaticamente, sono legittimi quando riguardano elementi dell'offerta oggettivamente misurabili o verificabili, mentre la valutazione discrezionale può essere riservata agli aspetti qualitativi e organizzativi non adeguatamente esprimibili mediante parametri numerici.
- La verifica della sostenibilità e dell'effettiva esecuzione di prestazioni aggiuntive dichiarate dai concorrenti può essere collocata nella fase successiva all'aggiudicazione, quando riguardi aspetti propri dell'esecuzione del contratto e tale scelta sia coerente con l'esigenza di celerità della procedura.
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