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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14081/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società concessionaria per la riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento di un’iscrizione ipotecaria eseguita su beni della contribuente per crediti iscritti a ruolo derivanti da più cartelle di pagamento, per complessivi euro 691.711,35. Con il primo motivo ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che alcune delle cartelle sottese all’ipoteca riguardavano sanzioni amministrative non aventi natura tributaria e che la questione, riproposta in appello, era stata omessa dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del giudicato, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto già definite, con una precedente sentenza passata in giudicato, anche le cartelle presupposte dell’ipoteca, mentre quel giudizio avrebbe riguardato solo una precedente iscrizione ipotecaria. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame dell’identità tra il precedente giudizio e quello attuale. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. per non estendersi il giudicato alle cartelle. Con il quinto motivo ha censurato la mancata pronuncia su tutti i motivi di appello, in particolare su giurisdizione, notificazione delle cartelle e motivazione dell’ipoteca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate sia l’eccezione di difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni amministrative prive di natura tributaria, sia la censura relativa al giudicato: il precedente giudizio aveva riguardato solo una diversa iscrizione ipotecaria e non le cartelle presupposte, sicché non esisteva alcun giudicato opponibile sulle stesse. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’iscrizione ipotecaria è l’atto impugnato nel giudizio; la sua legittimità va valutata rispetto ai presupposti dei crediti sottesi e agli eventuali vizi propri dell’atto.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La giurisdizione del giudice tributario non sussiste per crediti non aventi natura tributaria, come le sanzioni amministrative richiamate nelle cartelle indicate.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Tra gli atti impugnabili rientra anche l’iscrizione ipotecaria collegata alla riscossione coattiva.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno/esterno può essere opposto solo se la precedente decisione abbia effettivamente deciso sul medesimo oggetto e sui medesimi crediti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato solo nei limiti dell’oggetto effettivamente deciso nel precedente giudizio, non potendo estendersi a cartelle o rapporti non impugnati e non esaminati.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il difetto di giurisdizione può essere dedotto in cassazione quando il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione o abbia implicitamente affermato una giurisdizione insussistente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è configurabile quando il giudice attribuisca al giudicato un’estensione non consentita dal suo effettivo contenuto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata pronuncia su un’eccezione ritualmente proposta integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è dedotto in relazione all’omessa verifica dell’identità tra il precedente e il presente giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente proposte dalle parti.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità per omessa considerazione dei motivi d’appello.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Nel precedente giudizio la mancata notificazione dell’avviso di intimazione era stata valorizzata come vizio dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 22 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Nel precedente giudizio era stato richiamato quale ulteriore parametro per ritenere illegittima la pregressa iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un’iscrizione ipotecaria derivante da più cartelle, il giudice tributario deve verificare la propria giurisdizione con riguardo alla natura dei singoli crediti sottesi: se alcune cartelle riguardano sanzioni amministrative non tributarie, su di esse difetta la giurisdizione tributaria.
  • Il giudicato preclude la nuova decisione solo nei limiti del decisum effettivo del precedente processo: se il giudizio anteriore ha riguardato esclusivamente una precedente iscrizione ipotecaria e non anche le cartelle presupposte, non può ritenersi formato alcun giudicato sulle cartelle stesse.
  • La mera identità delle cartelle poste a base di due diverse iscrizioni ipotecarie non impedisce una nuova iscrizione, quando la precedente sia stata annullata per vizi propri dell’atto e non per insussistenza del credito.
  • L’omessa pronuncia su un’eccezione di giurisdizione ritualmente riproposta integra vizio denunciabile in cassazione e determina la cassazione della sentenza impugnata.
  • Quando i primi motivi di ricorso impongono un nuovo esame integrale dell’appello in sede di rinvio, i motivi ulteriori che presuppongono la stessa ricostruzione dei fatti restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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