Cassazione Civile, Ordinanza n. 04338/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Ufficio ha ricostruito sinteticamente il reddito di un contribuente sulla base di indici di capacità contributiva (tra cui abitazione principale e secondaria, disponibilità finanziarie, autovettura Porsche e canoni di leasing), contestando redditi dichiarati assai inferiori a quelli presunti. In primo grado la CTP ha solo parzialmente ridotto il maggior reddito accertato; in appello la CTR ha rigettato il gravame principale dell'Ufficio e, accogliendo l'appello incidentale del contribuente, ha rideterminato il reddito per il 2008. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 10 settembre 1992, dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR ridotto al 31% la quota di reddito imputata al possesso dell'auto in base al solo dato della percorrenza annua standard; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe indicato un chilometraggio standard di 15.000 km senza precisarne fonte e caratteristiche; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che i saldi bancari iniziali e finali comprovassero disponibilità idonee a elidere le spese poste a base del redditometro. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non può ridurre arbitrariamente il reddito sintetico sulla base di un rapporto diretto tra spese di mantenimento del bene e percorrenza annua dell'autovettura, poiché le componenti redditometriche derivano da presunzioni legali e da elaborazioni statistiche normative; ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che la prova contraria del contribuente può essere fornita anche mediante documentazione bancaria idonea a dimostrare entità e durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta o di natura patrimoniale, senza necessità di provare l'esatta destinazione di ogni somma alle singole spese contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia e ha rinviato la causa al giudice di merito in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi sul redditometro e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. L'esito favorevole all'Ufficio discende dall'erroneità dell'impostazione della CTR sulla riduzione percentuale del reddito attribuito all'autovettura, mentre è stata confermata la correttezza del criterio probatorio relativo alla documentazione bancaria prodotta dal contribuente.
Norme richiamate
quarto comma; quinto comma; sesto comma
L'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro costituisce una presunzione legale relativa: una volta provata la disponibilità degli elementi-indice di capacità contributiva, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove, mentre il contribuente può superare la presunzione solo con prova documentale della provenienza non reddituale delle somme o della minore entità del reddito presunto.
D.M. 10 settembre 1992
Le tabelle redditometriche e i coefficienti ivi previsti concorrono alla determinazione presuntiva del reddito sulla base della disponibilità di determinati beni e servizi.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato come fonte delle regole sul redditometro e degli indici di capacità contributiva.
La presunzione legale relativa opera in favore dell'Amministrazione una volta accertato il fatto noto della disponibilità del bene indice.
Invocato dalla ricorrente per censurare l'uso dei fatti e delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione; la CTR è stata censurata per aver indicato un dato di percorrenza standard senza adeguata indicazione della provenienza e delle caratteristiche della fonte.
L'onere della prova della disponibilità di redditi non imponibili e della loro durata grava sul contribuente che intenda vincere la presunzione redditometrica.
Richiamato in sede preliminare per affermare l'ammissibilità del ricorso notificato entro il termine lungo, trattandosi di sentenza non notificata.
Richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per la disciplina del ricorso per cassazione nel processo tributario.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: verificata la sussistenza degli indici di capacità contributiva, il giudice non può neutralizzare il valore presuntivo attribuito dalla legge a tali elementi con valutazioni equitative svincolate dal sistema normativo.
- Nell'ambito del redditometro, le quote di reddito collegate alla disponibilità di un bene non coincidono meccanicamente con le sole spese di utilizzo o mantenimento del singolo bene, ma derivano da elaborazioni statistiche e presuntive previste dalla disciplina; pertanto non è corretto ridurle in base a calcoli di percorrenza o di uso concreto non ancorati alla fonte normativa.
- Il contribuente può vincere la presunzione redditometrica mediante prova documentale della disponibilità e della durata di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o di natura patrimoniale, non essendo necessario dimostrare la destinazione analitica di ciascuna somma alle singole spese contestate, purché la documentazione consenta di inferire concretamente la possibilità di impiego per coprire tali spese.
- Gli estratti e i saldi dei conti bancari possono costituire prova idonea della disponibilità temporale di somme non imponibili, se consentono di dimostrare entità e durata del possesso del denaro.
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