Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09652/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente locale aveva agito contro una persona fisica e contro la società acquirente di un immobile per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione della vendita e, in subordine, l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., assumendo di essere creditore della venditrice per danni da condotte di rilievo penale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d’appello l’aveva accolta quanto alla simulazione. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 100 e 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’ente non avesse interesse ad agire per difetto di un credito effettivo; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo errata qualificazione del credito e errata distribuzione dell’onere probatorio; (3) omesso esame di un fatto storico decisivo e contraddittorietà tra decisioni dello stesso giudice; (4) violazione/falsa applicazione degli artt. 1416 c.c. e 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse mal valutato gli elementi probatori sulla simulazione. I primi tre motivi sono stati trattati congiuntamente perché tutti diretti a contestare la legittimazione dell’ente ad agire quale creditore dell’alienante; il quarto motivo mirava invece a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla simulazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, ai fini della legittimazione del creditore ad agire con l’azione di simulazione (come con la revocatoria), è sufficiente la mera allegazione di uno specifico credito, anche eventuale o litigioso, purché sia allegato il pregiudizio derivante dall’alienazione. Nel caso concreto il credito risarcitorio dell’ente era ancora sub iudice, essendo stata impugnata la decisione civile resa dopo la riassunzione ex art. 622 c.p.p.; quindi l’ente aveva adempiuto agli oneri di allegazione e prova necessari e non vi era violazione dell’art. 100 c.p.c. né dell’art. 2697 c.c., né contraddizione logica tra il rigetto della domanda risarcitoria nel giudizio riassunto e il riconoscimento della qualità di creditore litigioso in questo processo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non consentita in cassazione quando la motivazione sia adeguata e non meramente apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire del creditore può fondarsi anche su un credito eventuale o litigioso, purché specificamente allegato e accompagnato dalla deduzione del pregiudizio derivante dall’atto di disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    L’ente che agisce come creditore ha assolto agli oneri di allegazione e prova a suo carico, non essendo richiesta in questa fase la prova piena e definitiva dell’esistenza del credito litigioso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di falsa applicazione della norma, quando la censura investe in realtà l’apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza è infondata o inammissibile se tende a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare un accertamento di fatto sorretto da motivazione non apparente.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della simulazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà contro l’accertamento fattuale della simulazione.

  • art. 2901 c.c.

    Censurato solo in via subordinata nella domanda originaria; la decisione di cassazione non si è pronunciata nel merito sulla revocatoria, perché la causa verteva sulla simulazione.

  • art. 622 c.p.p.

    La riassunzione del giudizio civile dopo la definizione del penale non elimina automaticamente la qualità di credito litigioso se la decisione civile è ancora impugnata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’azione di simulazione proposta dal creditore dell’alienante, la legittimazione ad agire può fondarsi anche su un credito eventuale o litigioso, purché lo specifico credito sia allegato in modo puntuale e sia indicato il pregiudizio che l’atto dispositivo arreca alla sua soddisfazione.
  • Ai fini della legittimazione del creditore ad agire contro l’atto di disposizione patrimoniale del debitore, non è necessario che il credito sia definitivamente accertato con giudicato: è sufficiente che non sia manifestamente insussistente e che sia ancora sub iudice.
  • La contestazione della ricostruzione probatoria e dell’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione quando la motivazione sia logicamente coerente e non apparente; il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove.
  • Il rigetto della domanda risarcitoria in un giudizio ancora pendente o impugnato non esclude, di per sé, la qualità di creditore litigioso in altro giudizio volto a tutelare la garanzia patrimoniale del medesimo credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSimulazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.