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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22107/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per detenzione ai fini di cessione di complessivi gr. 44,43 di cocaina (fatto del 16.09.2021) contestando: 1) la violazione delle norme emergenziali sul rito cartolare (omesso avviso della facoltà di chiedere discussione orale e tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale); 2) l'errata qualificazione del fatto rispetto all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (mancato riconoscimento della lieve entità); 3) la carenza di motivazione nel negare le attenuanti generiche; 4) la violazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità); 5) la manifesta illogicità della motivazione; 6) omissione di accertamenti su cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati (con profili di inammissibilità per alcuni motivi). Sul primo motivo ha ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale perché non tempestivamente sollevata e ha confermato che l'omesso avviso circa il rito cartolare non costituisce nullità. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito che, in concreto, esclude la lieve entità: non solo il peso della sostanza ma il confezionamento in macrodosi da circa 5 g e l'elevata purezza erano indici della destinazione alla cessione; rilevanti anche la detenzione domiciliare dell'Anzelmo e il contributo della Napoli. I motivi relativi alle attenuanti, all'art. 131-bis e alle censure sulla motivazione sono stati ritenuti generici o non fondati: la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata negata correttamente per la particolare gravità del fatto; le censure ex art. 129 c.p.p. e di illogicità risultano inammissibili perché non specificate. Esito: rigetto dei ricorsi, conferma delle condanne (4 anni di reclusione e euro 18.000 di multa per ciascuno).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    L'art. 73 (in particolare il comma 5 sulla "lieve entità") va valutato in concreto e unitariamente: non solo quantità e qualità della sostanza ma anche personalità dell'indagato, mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Tali elementi possono compensarsi; il confezionamento e la purezza possono essere indici idonei a ricondurre la condotta alla detenzione a fini di cessione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis

    "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto ..."

    La disciplina emergenziale istituisce termini di trasmissione telematica delle conclusioni nel rito cartolare; la tardiva comunicazione può comprimere il diritto di difesa e integra una nullità di carattere generale (regime intermedio) suscettibile di eccezione tempestiva.

  • Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23

    Richiamato in connessione alle norme emergenziali sul procedimento a distanza; la mancata osservanza dei termini previsti va eccepita tempestivamente dall'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La tardiva comunicazione delle conclusioni del PM integra una nullità di regime intermedio attinente all'assistenza dell'imputato; è una nullità non assoluta che deve essere eccepita prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto.

  • Codice di procedura penale, art. 182

    Stabilisce l'onere e i termini per proporre eccezioni di nullità; la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità in sede di cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 601, comma 6

    Non richiede l'avvertimento specifico nel decreto di citazione circa la celebrazione del giudizio con rito camerale in appello; l'omissione non è causa di nullità.

  • Codice di procedura penale, art. 177

    Principio di tassatività delle nullità processuali: soltanto le nullità previste dalla legge sono rilevabili.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è distinta dall'istituto della lieve entità dell'art. 73: richiede valutazione delle modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e non abitualità; può essere esclusa anche se la quantitativa è limitata se emerge particolare gravità.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Riguarda la declaratoria di non punibilità o proscioglimento; la Corte ha ritenuto che le censure in tal senso fossero generiche e non specificamente fondate su elementi di fatto o diritto.

  • Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4

    Norma tecnica richiamata in materia di trasmissione telematica degli atti alle difese; il corretto uso dei sistemi telematici è parte della disciplina emergenziale richiamata.

Massime di principio

  • In un giudizio cartolare d'appello disciplinato dalle norme emergenziali, la tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero costituisce una nullità 'di regime intermedio' relativa all'assistenza dell'imputato ma deve essere eccepita tempestivamente (prima o alla prima occasione utile); se non sollevata perde efficacia in cassazione.
  • L'omesso avviso nell'atto di citazione circa lo svolgimento del rito cartolare non costituisce di per sé una nullità rilevante, alla luce della disciplina vigente e del principio di tassatività delle nullità.
  • La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è concreta e complessiva: il giudice deve considerare qualità e quantità della sostanza, confezionamento, purezza, modalità, mezzi, personalità dell'autore e circostanze; un dato ponderale limitato non è automaticamente decisivo se altre indicazioni prospettano la destinazione alla cessione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è una fattispecie distinta dalla lieve entità dell'allegato normativo antidroga e richiede valutazioni autonome sul grado di colpevolezza, il danno o pericolo e la non abitualità della condotta.
  • Le censure generiche, non specificate con riferimenti puntuali a elementi di fatto o di diritto, risultano inammissibili o destinate al rigetto: è necessario indicare con precisione i profili di vizio e i relativi elementi probatori.
  • Elementi materiali come confezionamento in macrodosi, elevata purezza e modalità di occultamento costituiscono indici concreti di destinazione alla cessione e contrastano una qualificazione come condotta di lieve entità.

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