Cassazione Civile, Ordinanza n. 00383/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR, su richiesta della Questura, richiamando genericamente le motivazioni amministrative e il verbale di udienza. La proroga era collegata a un decreto di espulsione successivo, adottato per l'inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento fondato su un primo decreto di espulsione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che non fosse stata prodotta la documentazione relativa al primo procedimento di espulsione e al relativo ordine di allontanamento, pur essendo stati questi atti indicati come presupposti del secondo decreto di espulsione. In sostanza, si lamentava che il giudice avesse disposto la proroga senza poter verificare la non manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti e senza esaminare compiutamente le specifiche contestazioni difensive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve controllare d'ufficio la legittimità della misura e dei suoi presupposti, sulla base degli atti del fascicolo e delle eventuali osservazioni dell'interessato, potendo anche acquisire ulteriori elementi se necessario. Nel caso concreto, il giudice di pace ha errato nel ritenere sufficiente la mancata impugnazione del primo decreto di espulsione per esimersi dal vaglio incidentale della sua eventuale manifesta illegittimità e della concatenazione tra i provvedimenti. La motivazione è stata considerata solo apparente perché non ha dato risposta adeguata alle deduzioni difensive. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, perché il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta era ormai decorso. Quanto alle spese, non è stata operata una regolazione nel dispositivo, richiamandosi il regime del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento"
impone all'amministrazione di trasmettere al giudice gli atti fondanti il trattenimento, costituenti la base documentale minima del controllo giurisdizionale
art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo"
attribuisce al giudice un controllo sulla ricorrenza dei presupposti di legge della misura
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplina la proroga del trattenimento entro condizioni e limiti temporali predeterminati
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
"il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (...) è comunicato all'interessato (...) unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento"
conferma che il provvedimento di trattenimento deve essere comunicato insieme al provvedimento espulsivo o di respingimento, che costituisce atto fondante
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
letto alla luce della Carta UE, richiede un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità del trattenimento ai fini del rimpatrio
art. 13 Cost.
la privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; ciò giustifica un controllo giurisdizionale pieno sui presupposti della misura
art. 5, par. 1, CEDU
consente la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare
artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
fondano l'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo, anche officioso, sui presupposti del trattenimento
consente la cassazione senza rinvio quando non residuano ulteriori attività decisorie, come nel caso di sopravvenuto decorso del termine perentorio
artt. 82, 83 e 133 d.P.R. n. 115/2002
richiamati per il regime delle spese e del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero presso un CPR, il giudice deve verificare non solo i presupposti immediati della misura, ma anche la legittimità incidentale dei provvedimenti presupposti che incidono sulla stessa, ove la loro concatenazione sia dedotta o emerga dagli atti.
- Il controllo giurisdizionale sul trattenimento deve essere effettivo e svolgersi sulla base di un fascicolo completo o comunque integrabile, comprendente gli atti dell'amministrazione, le osservazioni dell'interessato e, se necessario, ulteriori elementi acquisiti d'ufficio.
- La mancata impugnazione diretta del provvedimento espulsivo presupposto non comporta di per sé la sua insindacabilità incidentale nel giudizio sulla convalida o proroga del trattenimento.
- L'amministrazione ha l'onere di depositare almeno la documentazione minima prevista dalla legge; se il controllo di legittimità richiede di esaminare una concatenazione di provvedimenti, il giudice non può arrestarsi a una motivazione apodittica o meramente adesiva.
- Se il giudice non esamina le specifiche deduzioni difensive sulla manifesta illegittimità del titolo presupposto e non verifica la concatenazione degli atti, la motivazione della convalida o proroga è solo apparente e il provvedimento deve essere cassato.
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