Cassazione Civile, Ordinanza n. 17053/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal transito per mobilità volontaria di un dipendente da un Comune all'INPS e dal successivo inquadramento nei ruoli dell'ente previdenziale. Il dipendente aveva ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti di posizione economica: dapprima l'ente aveva ricostruito la carriera ritenendo corretto l'inquadramento iniziale e poi aveva recuperato somme corrisposte a titolo di differenze retributive; successivamente era intervenuta una selezione interna per sviluppi economici con attribuzione della posizione C4 con decorrenza 1.1.2010. In primo grado era stato ritenuto illegittimo il recupero e legittimo l'inquadramento C4; in appello, invece, è stata rigettata la domanda del dipendente volta a ottenere il diritto al C4 dal 1.1.2010 per effetto della selezione del 2008, mentre è stato accolto l'appello incidentale del lavoratore sul diverso profilo di inquadramento C3 dal 1.5.2003 e C4 dal 1.1.2010 in base a una selezione nazionale del 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, al momento del transito, il dipendente non era in possesso della posizione immediatamente precedente richiesta per partecipare alla selezione interna e che l'erroneo inquadramento iniziale aveva solo comportato un passaggio successivo nelle posizioni economiche, senza diritto al C4 del 2010; (2) violazione dell'art. 7 del CCNL 31.3.1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse confuso categoria e posizione economica e avesse omesso di esaminare le deduzioni dell'ente sulla corretta ricostruzione dell'inquadramento secondo le tabelle contrattuali e sulla mancanza dei presupposti per la partecipazione alla selezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva accertato che il dipendente, al momento del transito, era già in una posizione del CCNL enti locali corrispondente al livello C3 del CCNL EPNE, e che le doglianze dell'INPS facevano leva su una ricostruzione alternativa dei fatti e su una impropria valorizzazione del principio di non contestazione, che riguarda i fatti e non le deduzioni giuridiche. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui le posizioni economiche nell'ambito delle progressioni orizzontali sono distinte e richiedono specifiche procedure selettive, e ha precisato che l'omesso esame di "deduzioni critiche" non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se non si traduce nell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la mobilità volontaria tra amministrazioni; nel caso concreto la Corte non ha accolto la tesi dell'ente secondo cui il transito avrebbe dovuto essere valutato solo in base alla qualifica immediatamente precedente richiesta dalla selezione.
art. 18 CCNL personale non dirigente anno 2003
Richiamato dall'INPS per sostenere la decorrenza della posizione C2 dalla prima data utile; la censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta non decisiva rispetto al decisum.
art. 7 CCNL 31.3.1999 comparto Regioni - Enti locali
Invocato per la corretta classificazione del personale e per distinguere categoria e posizione economica; la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con l'accertamento svolto in sentenza.
Richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo; la censura è stata reputata inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso che i motivi, pur formalmente qualificati come violazione di legge, fossero autosufficienti rispetto alla ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di deduzioni difensive non integra di per sé il vizio; occorre l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata/inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura degli atti è inammissibile.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati in causa e non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'impostazione giuridica o per contestare qualificazioni e interpretazioni normative già compiute dal giudice di merito.
- Nelle progressioni economiche interne alla pubblica amministrazione, le posizioni economiche sono distinte e possono richiedere procedure selettive diverse; la corretta individuazione della categoria di provenienza e della posizione economica rileva ai fini dell'accesso alle selezioni successive.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando si deduca la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di valutazioni giuridiche.
- Quando la sentenza di merito accerta la corretta ricostruzione dell'inquadramento contrattuale sulla base di tabelle e previsioni collettive, il ricorrente deve indicare con precisione l'errore di diritto o il fatto storico trascurato; altrimenti il ricorso è inammissibile.
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