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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza n. 529/01/2011 della CTR di Roma, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente e relativa all'accertamento IRPEF per il 2000. Con il primo motivo ha contestato, per violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria e familiare. Con il secondo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla doglianza secondo cui, in applicazione dell'art. 47 TUIR, il reddito imponibile da partecipazione doveva essere determinato sul 40% dell'importo prodotto e distribuito, e non sull'intero importo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva esaminato le doglianze dell'Ufficio, ma non la specifica questione sulla determinazione del reddito imponibile, riproposta dal contribuente e rimasta assorbita in primo grado. Ha dichiarato assorbito il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. Non è stata quindi decisa nel merito la correttezza della presunzione né la misura definitiva del reddito imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Nel caso, infatti, la CTR ha pronunciato sulle doglianze dell'Ufficio, avverso la sentenza di primo grado, ma non ha esaminato e deciso la specifica doglianza, dedotta nel punto 4.2 delle controdeduzioni del contribuente, con cui veniva riproposta la questione, considerata assorbita dalla pronuncia di primo grado, e relativa alla erronea determinazione del reddito imponibile, in violazione dell'art. 47 del TUIR.

    La mancata decisione su una specifica questione rilevante, ritualmente riproposta dalla parte, integra omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l'omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, che va fatto valere, come avvenuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

    L'omessa pronuncia su una questione specifica e rilevante si denuncia in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

  • Art. 47 del TUIR

    La dedotta questione, concerne, dunque, un vizio del procedimento, la quale va, quindi, esaminata e decisa, prioritariamente, tenendo conto del principio, espressione di consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l'omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, che va fatto valere, come avvenuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4."

    La questione sull'applicazione dell'art. 47 TUIR alla determinazione del reddito imponibile doveva essere esaminata dalla CTR; la Cassazione non ne ha però definito il merito, rinviandone la valutazione al giudice di rinvio.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è indicata come parametro del primo motivo di ricorso, ma tale motivo è stato dichiarato assorbito; la sentenza non ne ha quindi svolto un esame né formulato un'interpretazione.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le disposizioni sulle presunzioni sono indicate come parametro del primo motivo, relativo all'attribuzione ai soci di utili extracontabili; il motivo è stato dichiarato assorbito e la Cassazione non ne ha deciso il merito.

  • Art. 380-bis c.p.c.

    La norma è richiamata esclusivamente per indicare la relazione che ha preceduto la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle questioni specifiche, rilevanti e ritualmente riproposte dalla parte, anche quando in primo grado siano rimaste assorbite; ometterne l'esame può integrare violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In presenza di omessa pronuncia su una questione decisiva, la cassazione può cassare la sentenza con rinvio senza decidere le altre censure di merito, che possono restare assorbite.
  • La pronuncia non stabilisce se gli utili extracontabili di una società a ristretta base familiare siano imputabili ai soci né se il reddito imponibile debba essere calcolato sul 40%: tali questioni restano da decidere nel giudizio di rinvio.

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