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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7874/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare concessa a Frisina per gravi condizioni di salute. La revoca era stata disposta dopo due violazioni delle prescrizioni (27 maggio 2023 e 7 giugno 2023) in cui Frisina era stato trovato fuori dall'abitazione in orari non consentiti e, nella seconda occasione, alla guida di un'autovettura priva di assicurazione e senza patente. Il ricorrente deduceva violazione di diritti fondamentali (artt.13,27,32 Cost. e art.3 CEDU) e contestava che le serie condizioni di salute certificate dalla ASL (mobilità molto ridotta) non fossero state adeguatamente valutate. Inoltre il ricorrente osservava che le assoluzioni pronunciate per le evasioni (prodotte il 5/7/2023) dovevano essere prese in considerazione nel procedimento di revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la revoca della detenzione domiciliare, motivando che le ripetute violazioni delle prescrizioni (non contestate) dimostravano insofferenza verso i provvedimenti e ponevano a rischio terzi, specie la condotta di guida senza patente e senza assicurazione. Tali comportamenti hanno inoltre contraddetto, in concreto, le certificazioni sanitarie sulla mobilità (poiché Frisina era in grado di deambulare e guidare un'auto senza ausili). Quanto alle assoluzioni, la Corte ha precisato che la valutazione per la revoca riguarda la compatibilità del comportamento con la prosecuzione del beneficio indipendentemente dalla rilevanza penale: l'assoluzione non eliminava la valutazione negativa del comportamento; peraltro l'assoluzione relativa al 27 maggio 2023 era stata pronunciata ai sensi dell'art.131-bis c.p., con conferma della materialità del fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.13 Cost.

    Tutela della libertà personale richiamata ma non ritenuta violata perché la revoca è stata motivata da comportamenti che rendono incompatibile la prosecuzione del beneficio.

  • art.27 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di umanità della pena; la Corte bilancia il rispetto della persona con la tutela della collettività e ritiene compatibile la revoca alla luce delle violazioni commesse.

  • art.32 Cost.

    Tutela della salute considerata ma valutata alla luce dei fatti concreti: certificazioni sanitarie non risultavano corrispondere alla condotta reale del ricorrente.

  • art.47-ter Ord. pen.

    Norma sull'applicazione di misure alternative e sospensione/riattribuzione in presenza di condizioni di salute; interpretata nel senso che la compatibilità sanitaria non è esclusiva se il comportamento del beneficiario indica l'inidoneità al mantenimento del beneficio.

  • art.3 CEDU

    Richiamato in tema di trattamento inumano o degradante; la Corte ha ritenuto che la revoca non violi tale principio alla luce della valutazione comparativa tra esigenze di tutela collettiva e principi di umanità.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le dichiara infondate dopo valutazione della motivazione del giudice di merito.

  • art.173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art.616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art.131-bis c.p.

    Segnalata la pronuncia di assoluzione ai sensi di questa norma per il fatto del 27 maggio 2023; la Corte osserva che tale assoluzione è compatibile con la conferma della materialità del fatto, per cui non impedisce la valutazione sfavorevole ai fini della revoca del beneficio.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa per motivi di salute va valutata comparando esigenze di tutela della collettività con il principio di umanità della pena: certificazioni mediche non sono decisive se il comportamento concreto del beneficiario le contraddice.
  • Le violazioni ripetute delle prescrizioni (anche se poi penalmente prescrivibili o assolte) possono legittimare la revoca del beneficio perché ciò che rileva è la compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura alternativa.
  • Un'assoluzione penale non elimina automaticamente le conseguenze amministrative o cautelari: l'accertamento della materialità dei fatti e il loro impatto sulla sicurezza possono continuare a giustificare provvedimenti restrittivi.
  • In Cassazione la critica alla motivazione del giudice di merito richiede dimostrare motivazione illogica o contraddittoria; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi di fatto valutati correttamente dal giudice a quo.
  • È consigliabile, in ipotesi simili, produrre tempestivamente e documentare in modo chiaro le condizioni di salute e qualsiasi provvedimento favorevole (es. sentenze, certificazioni aggiornate) prima o durante il procedimento di revoca, evidenziandone la rilevanza rispetto alla compatibilità con la misura alternativa.

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