Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui l'Ufficio ha recuperato credito IRES e credito IVA relativi all'anno d'imposta 2009, disconoscendo eccedenze derivanti da annualità precedenti per le quali la dichiarazione era stata presentata tardivamente o considerata omessa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, in caso di dichiarazione omessa, non fosse possibile la deduzione diretta del credito e che il contribuente dovesse semmai agire con istanza di rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sul controllo automatizzato e delle disposizioni in tema di IVA, lamentando che il recupero non avrebbe potuto avvenire con cartella senza previo avviso di accertamento, trattandosi di disconoscimento di un credito; 2) violazione delle norme in materia di dichiarazione IVA e detrazione, sostenendo che l'omessa esposizione del credito nella dichiarazione annuale non comportasse decadenza dal diritto di farlo valere nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello di insorgenza del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo della procedura di controllo automatizzato e la conseguente cartella per il recupero del credito IVA in ipotesi di omessa dichiarazione annuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha inoltre affermato che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta di per sé perdita del diritto alla detrazione, ma tale diritto deve essere esercitato entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto; nel caso concreto, però, il credito era stato indicato solo nella quarta dichiarazione successiva, quindi tardivamente e non detraibile. La Corte ha aggiunto che la questione non riguardava il credito IRES, per il quale l'eventuale omissione dichiarativa impedisce la detrazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero mediante iscrizione a ruolo quando l'attività dell'Ufficio si limiti a un riscontro formale dei dati.
legittima il controllo automatizzato IVA e la cartella di pagamento in presenza di mero raffronto con dati già in possesso dell'Amministrazione.
il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine previsto, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
richiamato dalla ricorrente in tema di dichiarazioni e credito, ma la Corte afferma che l'omissione dichiarativa non elimina il diritto sostanziale alla detrazione se esercitato tempestivamente.
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.
resta fermo il potere-dovere dell'Amministrazione di accertare l'esistenza del credito IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Direttiva 77/388/CEE
interpretata nel senso che il principio di neutralità IVA impedisce che mere irregolarità formali privino il soggetto passivo del diritto alla detrazione, ferma la verifica sostanziale del credito.
Massime di principio
- Nel sistema IVA il diritto alla detrazione ha natura sostanziale e non può essere negato per il solo mancato rispetto di formalità dichiarative, purché il credito sia reale, documentato e riferibile ad operazioni imponibili.
- Il credito IVA maturato in un'annualità con dichiarazione omessa può essere fatto valere in detrazione, ma solo entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; oltre tale limite la detrazione non è più esercitabile.
- In presenza di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, l'Amministrazione può emettere cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento quando si limiti a un riscontro formale sui dati dichiarativi e d'archivio.
- L'omissione della dichiarazione non estingue automaticamente il credito sostanziale, ma ne condiziona l'esercizio e non impedisce all'Ufficio di verificare l'effettiva esistenza del credito.
- Se il credito IVA è fatto valere solo in una dichiarazione troppo tardiva rispetto al termine normativamente consentito, esso non può essere portato in detrazione; può al più residuare, ove ne ricorrano i presupposti, una diversa richiesta di rimborso.
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