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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01593/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente addetto al sistema informatico di rilevazione delle presenze impugnava il licenziamento intimatogli per avere fatto risultare fittiziamente la propria presenza in servizio in alcune giornate di novembre e dicembre 2011. La società aveva accertato i fatti tramite agenzia investigativa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la precedente cassazione con rinvio aveva escluso la legittimità di controlli investigativi diretti a vigilare sull'adempimento lavorativo in violazione dei limiti posti dagli artt. 2 e 3 L. n. 300/1970 e dell'art. 2043 c.c. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello confermava comunque il licenziamento, ritenendo non contestato il fatto storico dell'abbandono del posto di lavoro, non provata una presunta flessibilità dell'orario autorizzata dal superiore e grave la condotta. Il ricorrente proponeva quindi sei motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto del rinvio; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla negazione dell'addebito, con richiamo alla questione della doppia conforme e del travisamento della prova; omesso esame del fatto allegato e non contestato relativo alle ragioni del licenziamento, sostenendo che la contestazione riguardava l'inserimento fittizio delle presenze e non l'allontanamento dal posto; nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell'art. 5 L. n. 604/1966 per asserita mancanza di prova del motivo di licenziamento; violazione dell'art. 2119 c.c. e del CCNL Ferrovie dello Stato per mancata previsione contrattuale della sanzione espulsiva per la condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio non si era fondato sugli esiti dell'agenzia investigativa, ma sulla mancata contestazione del fatto storico dell'assenza dal servizio e sull'insussistenza della dedotta flessibilità autorizzata. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo e il terzo per difetto di specifica indicazione di un fatto storico decisivo e perché il travisamento della prova non è più deducibile nel quadro dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il quarto per mancata sussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione, poiché la decisione non aveva mutato la causale del licenziamento; il quinto perché tendeva a una rivalutazione del merito probatorio, senza indicare un fatto controverso e decisivo omesso; il sesto per difetto di pertinenza, giacché la fattispecie contestata non coincideva con la mera inosservanza dell'orario di lavoro prevista dal CCNL come illecito conservativamente sanzionato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel precedente rescindente per escludere che i controlli investigativi potessero legittimarsi come accertamento di un illecito aquiliano quando in realtà miravano a vigilare sull'adempimento della prestazione lavorativa.

  • artt. 2 e 3 L. n. 300/1970

    Richiamati per il limite ai poteri di controllo del datore di lavoro: l'attività investigativa non può risolversi in vigilanza sull'esatto adempimento della prestazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; nel caso concreto non vi è stata violazione perché la decisione si è fondata su un diverso accertamento fattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla doppia conforme; la Corte osserva che la doglianza di travisamento della prova non è più deducibile nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto storico, specifico e decisivo, discusso tra le parti; non basta censurare la valutazione delle difese o chiedere una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Per le censure che presuppongono l'omesso esame di un fatto decisivo occorre la puntuale indicazione del fatto e del relativo supporto processuale, onere non assolto nel caso esaminato.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato in tema di onere della prova del motivo di licenziamento; la censura è però stata ritenuta inammissibile perché mirava solo a una rivalutazione del merito.

  • art. 2119 c.c.

    Invocato per sostenere l'assenza di giusta causa/giustificato motivo soggettivo; la Corte nega pertinenza della censura rispetto alla fattispecie concretamente accertata.

  • art. 52 e ss. CCNL Ferrovie dello Stato

    Richiamati dal ricorrente per affermare che l'inosservanza dell'orario non sarebbe sanzionata con misura espulsiva; la Corte rileva che la condotta contestata non coincide con quella disciplina contrattuale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza del ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma può basare la decisione su un distinto accertamento fattuale purché non contrasti con quel principio.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, specifico, discusso e decisivo; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o delle difese di merito.
  • Il travisamento della prova non è deducibile come vizio di legittimità nei termini previsti dalla previgente formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la censura si traduce in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se la sentenza impugnata non ha realmente deciso su una causale diversa da quella posta a base dell'atto datoriale.
  • In tema di licenziamento disciplinare, la censura sull'assenza di prova del fatto o sulla sanzione applicabile deve confrontarsi con la concreta fattispecie accertata; non è pertinente richiamare clausole collettive riferite a una condotta diversa da quella contestata.
  • Quando il fatto contestato include una condotta di falsa rappresentazione della presenza in servizio, l'accertamento dell'assenza dal posto può essere funzionale a verificare la non corrispondenza al vero delle presenze registrate.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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