Cassazione Civile, Ordinanza n. 01588/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 9 luglio 2009, chiedendo le tutele reintegratorie e retributive previste dalla L. n. 300 del 1970. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e accolto la riconvenzionale della banca per euro 1.000,00. In appello, dopo una prima declaratoria di inammissibilità poi cassata con rinvio, la Corte d'appello ha esaminato il merito e ha confermato la legittimità del recesso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per erronea interpretazione delle deduzioni di fatto e per mancata affissione del codice disciplinare, oltre che per asserito recepimento per relationem della motivazione di primo grado; (2) violazione di norme processuali e sostanziali per mancato accoglimento della censura sulla carenza di motivazione del licenziamento; (3) violazione di norme processuali, della L. n. 300 del 1970 e della L. n. 604 del 1966, sostenendo che il CCNL consentisse il licenziamento per giusta causa solo in presenza di fatti penalmente rilevanti, riflessi pecuniari, recidiva o infrazioni di peculiare natura. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto i tre motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi di motivazione, e perché sostanzialmente diretti a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla gravità delle infrazioni e sulla proporzionalità della sanzione espulsiva. La Corte ha ribadito che l'integrazione della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. è sindacabile in cassazione solo se si denunci specificamente la non coerenza del criterio applicato rispetto agli standards dell'ordinamento; nel caso concreto, invece, il ricorso si limitava a una critica contrappositiva della valutazione di merito. È stata inoltre esclusa la decisività della mancata pubblicità del codice disciplinare ai fini della validità del licenziamento per giusta causa e confermato che le previsioni del CCNL non vincolano il giudice nella verifica in concreto della giusta causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge va dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute contrastanti con le norme e con l'interpretazione di legittimità; non è ammissibile usare la rubrica della violazione di legge per censurare solo accertamenti di fatto.
Richiamato come parametro processuale nelle censure del ricorrente, ma non ha inciso sulla decisione di merito della Corte di cassazione.
Richiamato nelle doglianze del ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una reale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato per censurare l'impostazione dell'appello e il modo di motivare della corte territoriale; la Suprema Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà fattuali e non ammissibili in cassazione.
La pubblicità del codice disciplinare è necessaria per le sanzioni conservative, ma non è richiesta, ai fini della validità del licenziamento disciplinare, quando il recesso sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla legittimità del licenziamento, ma la Corte ha concentrato il controllo sulla giusta causa ex art. 2119 c.c. e sulla correttezza della sua sussunzione.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato per la valutazione della gravità dell'inadempimento, ma la Corte ha confermato la valutazione di merito sulla gravità delle infrazioni e sulla lesione del vincolo fiduciario.
La giusta causa è clausola generale da integrare con criteri normativi e valori dell'ordinamento; l'applicazione concreta di tali criteri al caso specifico è giudizio di merito, censurabile in cassazione solo se sia denunciata una specifica incoerenza rispetto agli standards dell'ordinamento.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e art. 1-bis
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazioni di legge e vizi di motivazione senza rendere distinguibili le singole censure e le relative ragioni.
- La denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione specifica della regula iuris affermata nella sentenza impugnata e del suo contrasto con la norma o con l'interpretazione nomofilattica; non basta una critica generica della decisione di merito.
- Nelle controversie sul licenziamento per giusta causa, l'integrazione della clausola generale dell'art. 2119 c.c. mediante criteri dell'ordinamento o del contratto collettivo è questione di diritto, ma l'apprezzamento concreto della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è giudizio di fatto riservato al merito.
- Le previsioni del codice disciplinare o del CCNL non vincolano automaticamente il giudice nella verifica della giusta causa, dovendo comunque essere accertata in concreto la lesione del vincolo fiduciario secondo i parametri dell'ordinamento.
- La mancata pubblicità del codice disciplinare non incide, di regola, sulla validità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre rileva per le sanzioni conservative.
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