Cassazione Civile, Ordinanza n. 01584/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di trasporto autoferrotranviario, nel quale al lavoratore era stato prima contestato un episodio di condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, sanzionato con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni, e successivamente era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di esonero definitivo/licenziamento per scarso rendimento o palese insufficienza imputabile a colpa, valorizzando il complessivo curriculum disciplinare e anche il medesimo episodio già sanzionato. I giudici di merito avevano annullato il licenziamento ritenendo violato il divieto di ne bis in idem in materia disciplinare e avevano applicato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse travisato la documentazione e mal interpretato gli atti; con il secondo ha denunciato violazione del R.D. n. 148/1931 e dell’art. 7 L. n. 300/1970, sostenendo che l’esonero per scarso rendimento non sarebbe una sanzione disciplinare e che il cumulo dei precedenti legittimerebbe la misura; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 18 L. n. 300/1970, contestando l’applicazione della reintegrazione e sostenendo che, al più, si sarebbe trattato di una violazione procedurale, con tutela indennitaria e non reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e in realtà diretto a contestare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dalla corte di appello, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui l’esonero per scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A, R.D. n. 148/1931 richiede un rendimento inferiore alla media e l’imputabilità a colpa del lavoratore, ma non può essere fondato su precedenti disciplinari già sanzionati, perché ciò comporterebbe una sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite; nel caso concreto, al momento della seconda contestazione il potere disciplinare era già stato consumato anche con riguardo all’ultimo episodio considerato, sicché non residuava spazio per una nuova valutazione complessiva. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che, quando il potere disciplinare è già stato consumato e il fatto non è più sanzionabile, la situazione è equiparabile a un fatto privo di antigiuridicità ai fini dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, con conseguente tutela reintegratoria attenuata e non mera tutela indennitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 47, L. n. 92/2012
richiamato come base dell’impugnazione del provvedimento datoriale in primo grado
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
richiamato per l’opposizione avverso l’ordinanza del tribunale
art. 27, comma primo, lett. d), All. A, R.D. n. 148/1931
l’esonero definitivo per scarso rendimento richiede rendimento inferiore alla media ed elemento soggettivo di colpa del lavoratore; non può essere fondato su precedenti già sanzionati in passato
richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento disciplinare e alla consumazione del potere punitivo
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
applicabile quando il fatto contestato, per effetto della consumazione del potere disciplinare, non è più sanzionabile ed è equiparato a fatto privo di antigiuridicità
art. 18, comma 6, L. n. 300/1970
invocato dalla ricorrente come regime meramente indennitario, ma escluso nel caso di consumazione del potere disciplinare
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava correttamente l’atto da interpretare e mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità del motivo di ricorso, ritenuto non rispettato
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
il motivo avrebbe dovuto essere sussunto in tale vizio, ma restava comunque inammissibile per difetto di specificità
richiamato nel contesto dell’eccezione di inammissibilità per difetto di prova del potere rappresentativo
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, il divieto di duplice esercizio del potere disciplinare per il medesimo fatto impedisce che fatti già sanzionati possano essere nuovamente valorizzati, anche come elementi di un giudizio complessivo di scarso rendimento, se ciò si traduce in una duplicazione sostanziale degli effetti di condotte già esaurite.
- L’esonero per scarso rendimento previsto dalla disciplina speciale del trasporto autoferrotranviario richiede un accertamento autonomo di rendimento inferiore alla media e di colpa del lavoratore; non è legittimamente fondato sulla mera sommatoria di precedenti disciplinari già puniti.
- Quando il potere disciplinare è stato già consumato rispetto all’episodio posto a base della nuova contestazione, il fatto non è più sanzionabile e viene equiparato a un fatto privo di antigiuridicità ai fini dell’art. 18, comma 4, Stat. lav., con conseguente tutela reintegratoria attenuata.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze documentali o una ricostruzione alternativa del fatto, senza specificare con precisione l’atto e il canone interpretativo asseritamente violato.
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