Cassazione Civile, Ordinanza n. 01590/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento, da parte di una società committente, di un appalto avente ad oggetto attività di recapito e servizi accessori a una società appaltatrice che era la formale datrice di lavoro del prestatore. I giudici di merito hanno ritenuto che l'appalto fosse una illecita interposizione di manodopera e, conseguentemente, hanno accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la committente, con decorrenza dal 1 marzo 2010 e con il relativo inquadramento contrattuale, condannando la committente al pagamento delle differenze retributive. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova orale non avrebbe dimostrato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo della committente; (2) violazione del d.lgs. n. 276/2003, assumendo che l'onere di provare l'assoggettamento ai poteri della committente gravasse sul lavoratore e non fosse stato assolto, mentre la società avrebbe provato la genuinità dell'appalto e il rischio d'impresa dell'appaltatrice; (3) violazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, per non avere limitato il risarcimento nei limiti previsti da quella norma; (4) omesso esame di fatti decisivi e censura sul rigetto della domanda di manleva verso l'appaltatrice, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto non devoluta perché non sorretta da specifico motivo di appello; (5) omesso esame di fatti decisivi e/o motivazione apparente in relazione all'accertamento del potere conformativo della committente sulla prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie sull'assoggettamento del lavoratore ai poteri della committente, operazione preclusa in sede di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna affermazione di diritto incompatibile con la disciplina dell'illecita interposizione né con l'onere probatorio gravante sul lavoratore; il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché l'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010 si applica solo ai casi di conversione del contratto a tempo determinato, ipotesi distinta dall'accertamento giudiziale di un rapporto subordinato con soggetto diverso dal datore formale; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la mancanza di uno specifico motivo di gravame sulla manleva, in conformità agli artt. 342 e 434 c.p.c., e la ricorrente non aveva trascritto l'atto d'appello per dimostrare il contrario; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
La disciplina sull'interposizione illecita non è stata violata dalla sentenza impugnata; resta fermo che il lavoratore che invochi l'accertamento del rapporto con il committente deve provare l'assoggettamento al suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010
L'indennità risarcitoria prevista dalla norma opera solo nei casi di conversione del contratto a tempo determinato e non si estende all'accertamento di un rapporto subordinato con soggetto diverso dal datore formale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta e non la contestazione della valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è precluso quando si chieda, in sostanza, una nuova valutazione del merito o quando operi la disciplina della doppia conforme.
art. 111 Cost.
La doglianza sulla motivazione apparente non è ammissibile se si traduce in una contestazione del merito dell'accertamento di fatto.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di censura, a pena di inammissibilità.
Nel giudizio di appello il gravame deve essere specifico e corredato da una parte argomentativa idonea a confutare la decisione impugnata.
In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza della ricorrente comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se invece mira a contestare l'accertamento del fatto, la censura è inammissibile o, al più, riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nelle controversie sull'illecita interposizione di manodopera, il lavoratore che chieda l'accertamento del rapporto con il committente deve allegare e provare l'assoggettamento della prestazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di quest'ultimo.
- L'art. 32, commi 5-7, l. n. 183/2010 disciplina soltanto l'indennità dovuta nei casi di conversione del contratto a termine e non può essere automaticamente esteso alle ipotesi di accertamento di un rapporto subordinato intercorso con un soggetto diverso dal datore formale.
- L'appello è inammissibile se non contiene una specifica critica ai capi della decisione di primo grado, con chiara individuazione delle questioni contestate e delle ragioni della censura.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
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