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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01589/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni lavoratori, già dipendenti a tempo indeterminato di società che in passato avevano appaltato a Poste Italiane il servizio di recapito della corrispondenza, hanno agito sostenendo che l'internalizzazione del servizio, avvenuta nel 2014 mediante assunzioni a termine di breve durata, integrasse un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. oppure una vicenda assimilabile a fusione/trasferimento rilevante ai fini delle direttive UE 2001/23 e 1999/70. In via principale hanno chiesto l'accertamento del loro diritto all'assunzione e alla continuità del rapporto; in via subordinata il risarcimento del danno per la condotta ritenuta illegittima della società. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: il primo sulla mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia e sulla violazione del principio di primazia del diritto UE; il secondo sulla non applicabilità del regime decadenziale di cui all'art. 32 l. 183/2010, invocando la Carta dei diritti fondamentali UE e la direttiva 2000/78/CE; il terzo sulla preclusione alla produzione documentale in appello ex art. 437 c.p.c.; il quarto sul travisamento della natura della sentenza di primo grado e sul giudicato interno; il quinto sulla questione di costituzionalità e sulla compatibilità di pregresse azioni giudiziarie; il sesto sulla violazione degli artt. 47 e 30 della Carta di Nizza e sull'assorbimento dei motivi; il settimo su vizio motivazionale e violazione di legge per il mancato esame delle domande di accertamento e costitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. 183/2010 non si applica alle azioni dirette a costituire o accertare un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro occulto, diverso da quello formalmente apparente, quando manchi un atto scritto o equipollente da impugnare; ha inoltre valorizzato la natura eccezionale e di stretta interpretazione della decadenza.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato come base della tesi dei ricorrenti sulla continuità del rapporto in caso di trasferimento/internalizzazione del servizio.

  • art. 267 TFUE

    Invocato per censurare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte di cassazione non si sofferma sul punto perché il motivo è assorbito.

  • art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010

    La Corte afferma che la decadenza non si applica alle azioni volte a costituire o accertare un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro occulto, diverso da quello formalmente apparente, in assenza di atti formali da impugnare.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo in relazione alla produzione documentale in appello; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per qualificare i vizi denunciati nei motivi di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte fa proprie le motivazioni della giurisprudenza richiamata ai sensi di tale disposizione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 21, 30, 47

    Richiamata dai ricorrenti per contestare la decadenza e la tutela effettiva; non decisiva nel dispositivo perché il motivo accolto è il secondo sulla decadenza interna.

  • direttiva 2000/78/CE

    Invocata per sostenere l'incompatibilità del regime decadenziale con i principi di effettività ed equivalenza.

  • direttive 2001/23 e 1999/70

    Richiamate nella domanda originaria per sostenere che l'internalizzazione del servizio comportasse una vicenda traslativa o di fusione con obbligo di assunzione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo in relazione alle domande di accertamento e costitutive non esaminate dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, in quanto norma eccezionale e limitativa del diritto di difesa, va interpretata restrittivamente e non si estende alle azioni con cui il lavoratore chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro verso un datore di lavoro diverso da quello formalmente indicato, quando non esista un atto scritto o equipollente da impugnare.
  • Quando la domanda mira a far emergere un datore di lavoro "occulto" o sostanziale, l'assenza di un provvedimento formale che neghi la titolarità del rapporto esclude l'applicazione del regime decadenziale previsto per l'impugnazione di atti del datore apparente.
  • Se un motivo di ricorso è fondato su una questione assorbente di diritto sostanziale o processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame separato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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