Cassazione Civile, Ordinanza n. 01583/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di sgravi contributivi fruiti in relazione a otto contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo marzo 1996-aprile 1999. L'Istituto ha emesso una cartella esattoriale per Euro 71.213,10 a titolo di restituzione degli sgravi percepiti; la cartella è stata opposta dalla società originariamente obbligata e poi dalle società incorporanti fino all'odierna resistente. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che, a fronte di un generale disconoscimento del debito, l'INPS non avesse provato né l'an debeatur né il quantum debeatur. La Corte d'appello ha confermato, escludendo l'efficacia probatoria della documentazione INPS e ritenendo non dimostrati i fatti costitutivi del credito e la correttezza del calcolo, aggiungendo che, in ogni caso, i benefici contributivi potevano rientrare nel limite 'de minimis' di Euro 100.000 nel triennio e che dagli atti non risultava superato. In cassazione l'INPS ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina nazionale e unionale sugli sgravi per contratti di formazione e lavoro e sugli aiuti di Stato, censurando: 1) l'erronea attribuzione all'INPS dell'onere di provare i fatti costitutivi del credito e la legittimità degli sgravi; 2) l'erronea applicazione della regola 'de minimis', poiché il relativo limite avrebbe dovuto essere verificato considerando tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel triennio e non solo quelli oggetto della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle azioni di recupero degli sgravi contributivi relativi ai contratti di formazione e lavoro qualificati come aiuti di Stato, grava sull'impresa che invochi il beneficio l'onere di provare i requisiti di compatibilità con il mercato comune e, ove invochi la disciplina 'de minimis', l'onere di dimostrare il rispetto della soglia triennale considerando tutti gli aiuti pubblici ricevuti in quel periodo, sotto qualsiasi forma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui è stato demandato il riesame nel rispetto del principio di diritto enunciato e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte lo richiama per ribadire che l'onere di provare i presupposti del beneficio contributivo grava sull'impresa che lo invoca, non sull'INPS che procede al recupero.
art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863
È tra le norme nazionali che disciplinano gli sgravi per i contratti di formazione e lavoro; rileva come base normativa del beneficio oggetto di recupero.
art. 8 della L. 29 dicembre 1990, n. 407
Richiamato tra le disposizioni che regolano gli sgravi contributivi in materia di occupazione.
art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, conv. in L. 1 giugno 1991, n. 169
È parte del quadro normativo interno sugli incentivi contributivi oggetto di controversia.
art. 16 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in L. 19 luglio 1994, n. 451
Costituisce la base normativa richiamata per gli sgravi e per il recupero degli aiuti ritenuti non spettanti.
artt. 87 e 88 del Trattato CE
Richiamati quale parametro eurounitario sul divieto/controllo degli aiuti di Stato.
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio
Citato come fonte di attuazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in determinate categorie.
art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
Richiamato per la disciplina degli aiuti d'importanza minore ('de minimis').
decisione della Commissione 2000/128/CE
È la decisione che qualifica gli sgravi per i contratti di formazione e lavoro come aiuti di Stato compatibili solo in presenza di specifiche condizioni o nei limiti del 'de minimis'.
sentenza Corte di giustizia CE 7 marzo 2002, causa C-310/99
È richiamata quale conferma della disciplina comunitaria sugli sgravi e sui limiti di compatibilità.
art. 15 della L. 24 giugno 1997, n. 196
Citato nel secondo motivo come norma del quadro nazionale sugli incentivi al lavoro e alla formazione.
art. 213 c.p.c.
Menziionato dalle parti con riguardo ai poteri istruttori officiosi richiesti per accertare il rispetto della soglia 'de minimis'.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del giudizio di legittimità.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Indicato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nei giudizi di recupero di sgravi contributivi fruiti per contratti di formazione e lavoro, il soggetto che pretende di conservare il beneficio deve provare i fatti costitutivi del diritto allo sgravio e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.
- Quando il beneficio contributivo è qualificato come aiuto di Stato, la compatibilità con il mercato comune non si presume: deve essere dimostrata dall'impresa beneficiaria in base alle condizioni previste dalla normativa unionale e da quella nazionale di recepimento.
- La disciplina 'de minimis' non consente di considerare isolatamente il singolo aiuto oggetto di recupero, ma impone di verificare il tetto triennale avendo riguardo a tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di riferimento, sotto qualsiasi forma.
- È erronea la decisione di merito che addossi all'ente previdenziale la prova dell'indebita fruizione dello sgravio, se la controversia riguarda l'accertamento del diritto dell'impresa al beneficio eccezionale rispetto all'obbligo contributivo.
- L'accertamento del rispetto della soglia 'de minimis' richiede una valutazione complessiva degli aiuti percepiti nel triennio; non è sufficiente la constatazione che l'importo recuperato nel singolo procedimento resti sotto la soglia.
- rami":["Processo civile","Obbligazioni","Bancario e finanziario"],"materie":["Impugnazioni","Onere della prova","Inadempimento","Intermediazione finanziaria"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】</final> }```} րոպ````json`}**```json** რაც?}`}**```json**}{"type":"object"}`````} হত্য```json】```json{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01584/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01588/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01589/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01590/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01592/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01593/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →