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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01592/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico era stato assunto a tempo indeterminato nel 2007 presso una casa di cura privata mentre già percepiva una pensione di anzianità erogata dall'INPDAP. Durante il rapporto aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e sosteneva di poter proseguire il servizio fino al compimento dei 70 anni ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011. La società gli intimava invece licenziamento con preavviso il 30 settembre 2015. Il lavoratore agiva per far dichiarare nullo, illegittimo o inefficace il recesso e ottenere la reintegrazione, o in subordine la tutela indennitaria. I giudici di merito accoglievano la domanda, dichiarando nullo il licenziamento e ordinando reintegrazione e pagamento delle retribuzioni medio tempore. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 108/1990 e dell'art. 2018 c.c., sostenendo che il possesso dei requisiti pensionistici consentisse il libero recesso datoriale; (2) violazione dell'art. 24 l. n. 214/2011, assumendo che la riforma pensionistica non si applicasse a chi fosse già pensionato e che comunque non ricorressero i presupposti per la tutela reale; (3) violazione degli artt. 1326, 1362-1371 c.c. e di ulteriori norme di buona fede e correttezza, contestando che il comportamento della società potesse valere come consenso alla prosecuzione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto unitariamente tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo assoluto a proseguire il rapporto fino a 70 anni, ma prevede soltanto condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione consensuale del rapporto. In continuità con la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, una volta maturate tali condizioni e richiesta la prosecuzione, l'assenso del datore può risultare anche da comportamento concludente successivo al raggiungimento dell'età pensionabile, valutato secondo buona fede oggettiva e correttezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva desunto la volontà datoriale di proseguire il rapporto dal protratto mantenimento in servizio e dal pieno inserimento operativo del medico nella struttura anche dopo il maturare dei requisiti pensionistici. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, L. n. 108/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del libero recesso datoriale in presenza dei requisiti pensionistici del lavoratore, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2018 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di proseguire il rapporto fino a 70 anni; prevede condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione consensuale del rapporto entro il limite massimo di flessibilità del settantesimo anno di età.

  • art. 18 Statuto dei lavoratori

    continua ad applicarsi, entro il limite di flessibilità e quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina pensionistica, al rapporto consensualmente proseguito.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per contestare la ricostruzione del consenso tacito; la Corte ha ritenuto legittimo desumere l'assenso anche da comportamento concludente.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati in tema di interpretazione del comportamento negoziale delle parti; la Corte ha approvato l'interpretazione del giudice di merito.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nella valutazione del comportamento concludente.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; nel testo la Corte valorizza la buona fede/correttezza quale criterio di lettura della condotta successiva delle parti.

  • art. 1373 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; dal testo non emerge una specifica statuizione autonoma su recesso o scioglimento.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'interpretazione del rapporto contrattuale.

  • art. 1322, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'autonomia contrattuale e della ricostruzione del consenso.

  • art. 1320 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della ricostruzione della volontà contrattuale.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione del consenso alla prosecuzione del rapporto.

  • art. 2 Cost.

    richiamato per affermare la forza normativa del canone di buona fede oggettiva e correttezza in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del deposito di memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 non crea un diritto potestativo del lavoratore a permanere in servizio fino a 70 anni, ma introduce un meccanismo di flessibilità fondato sulla prosecuzione consensuale del rapporto.
  • L'assenso del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto non richiede necessariamente forma scritta e può essere desunto da comportamenti concludenti successivi al raggiungimento dell'età pensionabile, se valutati secondo buona fede oggettiva e correttezza.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce la volontà negoziale delle parti valorizzando elementi fattuali coerenti con la permanenza in servizio e l'inserimento operativo del lavoratore, tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per specifiche incongruenze o illogicità, non con una mera lettura alternativa dei fatti.
  • La disciplina della prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile va letta in chiave sistematica con i principi di solidarietà costituzionale e di buona fede/correttezza, che orientano l'interpretazione della condotta delle parti nel rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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