Cassazione Civile, Ordinanza n. 01592/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico era stato assunto a tempo indeterminato nel 2007 presso una casa di cura privata mentre già percepiva una pensione di anzianità erogata dall'INPDAP. Durante il rapporto aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e sosteneva di poter proseguire il servizio fino al compimento dei 70 anni ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011. La società gli intimava invece licenziamento con preavviso il 30 settembre 2015. Il lavoratore agiva per far dichiarare nullo, illegittimo o inefficace il recesso e ottenere la reintegrazione, o in subordine la tutela indennitaria. I giudici di merito accoglievano la domanda, dichiarando nullo il licenziamento e ordinando reintegrazione e pagamento delle retribuzioni medio tempore. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 108/1990 e dell'art. 2018 c.c., sostenendo che il possesso dei requisiti pensionistici consentisse il libero recesso datoriale; (2) violazione dell'art. 24 l. n. 214/2011, assumendo che la riforma pensionistica non si applicasse a chi fosse già pensionato e che comunque non ricorressero i presupposti per la tutela reale; (3) violazione degli artt. 1326, 1362-1371 c.c. e di ulteriori norme di buona fede e correttezza, contestando che il comportamento della società potesse valere come consenso alla prosecuzione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto unitariamente tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo assoluto a proseguire il rapporto fino a 70 anni, ma prevede soltanto condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione consensuale del rapporto. In continuità con la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, una volta maturate tali condizioni e richiesta la prosecuzione, l'assenso del datore può risultare anche da comportamento concludente successivo al raggiungimento dell'età pensionabile, valutato secondo buona fede oggettiva e correttezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva desunto la volontà datoriale di proseguire il rapporto dal protratto mantenimento in servizio e dal pieno inserimento operativo del medico nella struttura anche dopo il maturare dei requisiti pensionistici. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L. n. 108/1990
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del libero recesso datoriale in presenza dei requisiti pensionistici del lavoratore, ma la censura è stata respinta.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di proseguire il rapporto fino a 70 anni; prevede condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione consensuale del rapporto entro il limite massimo di flessibilità del settantesimo anno di età.
art. 18 Statuto dei lavoratori
continua ad applicarsi, entro il limite di flessibilità e quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina pensionistica, al rapporto consensualmente proseguito.
richiamato per contestare la ricostruzione del consenso tacito; la Corte ha ritenuto legittimo desumere l'assenso anche da comportamento concludente.
richiamati in tema di interpretazione del comportamento negoziale delle parti; la Corte ha approvato l'interpretazione del giudice di merito.
richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nella valutazione del comportamento concludente.
richiamato dalla ricorrente; nel testo la Corte valorizza la buona fede/correttezza quale criterio di lettura della condotta successiva delle parti.
richiamato dalla ricorrente; dal testo non emerge una specifica statuizione autonoma su recesso o scioglimento.
richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'interpretazione del rapporto contrattuale.
richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'autonomia contrattuale e della ricostruzione del consenso.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della ricostruzione della volontà contrattuale.
richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione del consenso alla prosecuzione del rapporto.
art. 2 Cost.
richiamato per affermare la forza normativa del canone di buona fede oggettiva e correttezza in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato come base del deposito di memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 non crea un diritto potestativo del lavoratore a permanere in servizio fino a 70 anni, ma introduce un meccanismo di flessibilità fondato sulla prosecuzione consensuale del rapporto.
- L'assenso del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto non richiede necessariamente forma scritta e può essere desunto da comportamenti concludenti successivi al raggiungimento dell'età pensionabile, se valutati secondo buona fede oggettiva e correttezza.
- Quando il giudice di merito ricostruisce la volontà negoziale delle parti valorizzando elementi fattuali coerenti con la permanenza in servizio e l'inserimento operativo del lavoratore, tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per specifiche incongruenze o illogicità, non con una mera lettura alternativa dei fatti.
- La disciplina della prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile va letta in chiave sistematica con i principi di solidarietà costituzionale e di buona fede/correttezza, che orientano l'interpretazione della condotta delle parti nel rapporto di lavoro.
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