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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33158/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento in rettifica per IVA, IRPEF, IRAP e contributi INPS relativi all'anno 2006, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di PVC del 30 luglio 2007. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in appello proposto dall'Ufficio, ha accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo non operante la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/1973 per una parte dei prelievi giustificati, ma confermando il recupero per prelievi non giustificati residui, per ricavi non fatturati e per costi indeducibili. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, sostenendo che la motivazione avrebbe in realtà accolto integralmente le contestazioni dell'Ufficio nonostante il dispositivo parlasse di accoglimento parziale; 2) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la copiosa documentazione prodotta per giustificare i ricavi contestati e avesse erroneamente affermato l'assenza di prova sulla natura delle operazioni imponibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha escluso il vizio di contrasto tra dispositivo e motivazione, rilevando che la CTR aveva effettivamente accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio: una parte degli importi era stata ritenuta non recuperabile per acquiescenza o per giustificazione dei prelievi, mentre altri rilievi erano stati confermati. Inoltre il ricorrente aveva dedotto solo il contrasto tra dispositivo e motivazione, senza censurare anche l'eventuale mancata enunciazione delle ragioni dell'accoglimento parziale. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma pretendeva una rivalutazione del merito e non indicava specificamente quale documento sarebbe stato decisivo per superare la presunzione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; disposto l'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia inidonea a rendere intellegibile il comando giudiziale

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo è utilizzabile per far valere la nullità della sentenza, ma la censura deve investire effettivamente il vizio dedotto

  • art. 360 c.p.c.

    nel testo novellato consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non una rivalutazione del merito

  • art. 32 D.P.R. 600/1973

    i prelevamenti non giustificati legittimano la presunzione accertativa, salvo idonea prova contraria del contribuente

  • art. 132 c.p.c.

    evocato come parametro del vizio di motivazione non specificamente dedotto

  • art. 36 D.P.R. 546/1992

    evocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria non specificamente censurato

  • D.L. n. 83 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    conversione del D.L. n. 83 del 2012, con applicazione ratione temporis del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il contrasto tra dispositivo e motivazione integra nullità della sentenza solo se impedisce di individuare il concreto comando giudiziale; non basta una lettura difforme di singoli passaggi motivazionali se il dispositivo resta coerente con la decisione complessiva.
  • Il motivo di ricorso che denunci la nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo deve colpire il vizio effettivamente dedotto: la Corte non può riqualificare d'ufficio la censura in un diverso vizio non prospettato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammessa una critica alla coerenza logica della motivazione né una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • In materia di accertamenti bancari o finanziari fondati sulle presunzioni dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, il contribuente deve indicare specificamente i documenti o i fatti idonei a superare la presunzione; una censura generica sulla documentazione prodotta è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione trasformare una doglianza sulla mancata valutazione delle prove in una contestazione di merito sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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